Sentenza 10/1993 (ECLI:IT:COST:1993:10)
Massima numero 19170
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
12/01/1993; Decisione del
12/01/1993
Deposito del 19/01/1993; Pubblicazione in G. U. 27/01/1993
Titolo
SENT. 10/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - CONTROLLO DELLA CORTE - LIMITI - NON IRRAGIONEVOLE INDIVIDUAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE 'A QUO' DELLA NORMA APPLICABILE - SINDACABILITA' - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.
SENT. 10/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - CONTROLLO DELLA CORTE - LIMITI - NON IRRAGIONEVOLE INDIVIDUAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE 'A QUO' DELLA NORMA APPLICABILE - SINDACABILITA' - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.
Testo
Una volta che il giudice rimettente abbia non irragionevolmente individuato la norma applicabile alla controversia innanzi a lui pendente, esula dai poteri della Corte costituzionale, in sede di riesame della rilevanza, sostituirsi ad esso attraverso l'indicazione di norme diverse che, secondo il suo avviso, sarebbero risolutive del caso dedotto o, comunque, influenti sulla decisione dello stesso. (Nella specie la Corte, riguardo alla questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti del combinato disposto degli artt. 456, secondo comma, e 458, primo comma, cod.proc.pen., nella parte in cui non prevede che l'avviso comprendente l'indicazione del termine di decadenza stabilito per la richiesta di giudizio abbreviato sia tradotto nella lingua conosciuta dall'imputato straniero che ignora la lingua italiana, ha respinto l'eccezione di inammissibilita' avanzata sul presupposto che, configurando la non comprensione dell'avviso notificato in lingua italiana l'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore, il giudice 'a quo', invece di promuovere l'incidente di costituzionalita', avrebbe dovuto disporre, in applicazione dell'art. 175 cod.proc.pen., una remissione in termini). - V., nello stesso senso, le sentt. nn. 89/1984; 189/1986 e 125/1987.
Una volta che il giudice rimettente abbia non irragionevolmente individuato la norma applicabile alla controversia innanzi a lui pendente, esula dai poteri della Corte costituzionale, in sede di riesame della rilevanza, sostituirsi ad esso attraverso l'indicazione di norme diverse che, secondo il suo avviso, sarebbero risolutive del caso dedotto o, comunque, influenti sulla decisione dello stesso. (Nella specie la Corte, riguardo alla questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti del combinato disposto degli artt. 456, secondo comma, e 458, primo comma, cod.proc.pen., nella parte in cui non prevede che l'avviso comprendente l'indicazione del termine di decadenza stabilito per la richiesta di giudizio abbreviato sia tradotto nella lingua conosciuta dall'imputato straniero che ignora la lingua italiana, ha respinto l'eccezione di inammissibilita' avanzata sul presupposto che, configurando la non comprensione dell'avviso notificato in lingua italiana l'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore, il giudice 'a quo', invece di promuovere l'incidente di costituzionalita', avrebbe dovuto disporre, in applicazione dell'art. 175 cod.proc.pen., una remissione in termini). - V., nello stesso senso, le sentt. nn. 89/1984; 189/1986 e 125/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte