Sentenza 10/1993 (ECLI:IT:COST:1993:10)
Massima numero 19171
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
12/01/1993; Decisione del
12/01/1993
Deposito del 19/01/1993; Pubblicazione in G. U. 27/01/1993
Titolo
SENT. 10/93 B. PROCESSO PENALE - DIRITTO DELL'IMPUTATO AD ESSERE INFORMATO DELLA NATURA E DEI MOTIVI DELL'ACCUSA IN LINGUA A LUI NOTA - GARANZIA APPRESTATA DA CONVENZIONI INTERNAZIONALI - NORME DELLE LEGGI DI ESECUZIONE - NON ABROGABILITA' DELLE STESSE CON DISPOSIZIONI DI LEGGI ORDINARIE.
SENT. 10/93 B. PROCESSO PENALE - DIRITTO DELL'IMPUTATO AD ESSERE INFORMATO DELLA NATURA E DEI MOTIVI DELL'ACCUSA IN LINGUA A LUI NOTA - GARANZIA APPRESTATA DA CONVENZIONI INTERNAZIONALI - NORME DELLE LEGGI DI ESECUZIONE - NON ABROGABILITA' DELLE STESSE CON DISPOSIZIONI DI LEGGI ORDINARIE.
Testo
La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848, stabilisce all'art. 6, terzo comma, lettera a), che "ogni accusato ha diritto (...) a essere informato, nel piu' breve spazio di tempo, nella lingua che egli comprende e in maniera dettagliata, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta". Una disposizione del tutto identica e', altresi', contenuta nell'art. 14, terzo comma, lettera a), del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, firmato il 19 dicembre 1966 a New York e reso esecutivo in Italia con la legge 25 ottobre 1977, n. 881. Tali norme, introdotte nell'ordinamento italiano con la forza di legge propria degli atti contenenti i relativi ordini di esecuzione, sono tuttora vigenti, non potendo, certo, esser considerate abrogate dalle successive disposizioni del codice di procedura penale, non tanto perche' queste ultime sono vincolate alla direttiva contenuta nell'art. 2 della legge delega del 16 febbraio 1987, n. 81 ("il codice di procedura penale deve (...) adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale"), quanto, piuttosto, perche' si tratta di norme derivanti da una fonte riconducibile a una competenza atipica e, come tali, insuscettibili di abrogazione o di modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria. - V. sentt. nn. 188/1980, 153/1987 e 323/1989.
La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848, stabilisce all'art. 6, terzo comma, lettera a), che "ogni accusato ha diritto (...) a essere informato, nel piu' breve spazio di tempo, nella lingua che egli comprende e in maniera dettagliata, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta". Una disposizione del tutto identica e', altresi', contenuta nell'art. 14, terzo comma, lettera a), del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, firmato il 19 dicembre 1966 a New York e reso esecutivo in Italia con la legge 25 ottobre 1977, n. 881. Tali norme, introdotte nell'ordinamento italiano con la forza di legge propria degli atti contenenti i relativi ordini di esecuzione, sono tuttora vigenti, non potendo, certo, esser considerate abrogate dalle successive disposizioni del codice di procedura penale, non tanto perche' queste ultime sono vincolate alla direttiva contenuta nell'art. 2 della legge delega del 16 febbraio 1987, n. 81 ("il codice di procedura penale deve (...) adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale"), quanto, piuttosto, perche' si tratta di norme derivanti da una fonte riconducibile a una competenza atipica e, come tali, insuscettibili di abrogazione o di modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria. - V. sentt. nn. 188/1980, 153/1987 e 323/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950) 04/11/1950
n. 0
art. 0
legge 04/08/1955
n. 848
art. 0
patto internazionale dei diritti civili e politici 19/12/1966
n. 0
art. 0
legge 25/10/1977
n. 881
art. 0
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2