Sentenza 10/1993 (ECLI:IT:COST:1993:10)
Massima numero 19173
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
12/01/1993; Decisione del
12/01/1993
Deposito del 19/01/1993; Pubblicazione in G. U. 27/01/1993
Titolo
SENT. 10/93 D. PROCESSO PENALE - IMPUTATO STRANIERO NON A CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA - DIRITTO ALL'ASSISTENZA DI UN INTERPRETE - NORMATIVA CODICISTICA - AMBITO DI APPLICAZIONE - INTERPRETAZIONE NECESSARIAMENTE ESTENSIVA - FONDAMENTO.
SENT. 10/93 D. PROCESSO PENALE - IMPUTATO STRANIERO NON A CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA - DIRITTO ALL'ASSISTENZA DI UN INTERPRETE - NORMATIVA CODICISTICA - AMBITO DI APPLICAZIONE - INTERPRETAZIONE NECESSARIAMENTE ESTENSIVA - FONDAMENTO.
Testo
Riguardo al diritto dell'imputato straniero non a conoscenza della lingua italiana all'assistenza gratuita dell'interprete, dal collegamento dell'art. 143, primo comma, cod.proc.pen. - che tale diritto prevede - sia con le norme delle Convenzioni internazionali che esigono che l'imputato sia sollecitamente e dettagliatamente informato dell'accusa nella lingua che comprende, sia con la garanzia del diritto di difesa quale diritto inviolabile assicurata dall'art. 24, in relazione all'art. 2 Cost.; dalla funzione di assistenza all'imputato, e non solo di collaborazione con l'autorita' giudiziaria, che la norma del codice vigente - a differenza dell'art. 326 di quello abrogato - assegna all'interprete; dalla impossibilita', infine, di riconoscere nelle specifiche disposizioni degli artt. 109, secondo comma, e 169, terzo comma, cod.proc.pen. - concernenti, il primo, il diritto del cittadino italiano appartenente a minoranza linguistica, di richiedere la traduzione degli atti a lui indirizzati anche se comprenda la lingua italiana, e, a sua volta, il secondo, l'obbligo di notificare all'estero, tradotto nella lingua dell'imputato straniero, l'invito a dichiarare o ad eleggere domicilio nel territorio dello Stato - dei limiti al significato normativo della generale disposizione dell'art. 143, si e' indotti a ritenere che ad esso debba darsi un'applicazione estensibile a tutte le ipotesi in cui l'imputato, senza l'assistenza dell'interprete, vedrebbe pregiudicato il suo diritto a partecipare effettivamente allo svolgimento del processo, con il conseguente obbligo dell'autorita', in tal caso, di provvedere immediatamente alla nomina dell'interprete, e cio' anche (in virtu' dell'art. 61 e dello stesso art. 143, terzo comma, cod.proc.pen.) nella fase delle indagini preliminari. - V. sent. n. 62/1992 e massime precedenti B e C.
Riguardo al diritto dell'imputato straniero non a conoscenza della lingua italiana all'assistenza gratuita dell'interprete, dal collegamento dell'art. 143, primo comma, cod.proc.pen. - che tale diritto prevede - sia con le norme delle Convenzioni internazionali che esigono che l'imputato sia sollecitamente e dettagliatamente informato dell'accusa nella lingua che comprende, sia con la garanzia del diritto di difesa quale diritto inviolabile assicurata dall'art. 24, in relazione all'art. 2 Cost.; dalla funzione di assistenza all'imputato, e non solo di collaborazione con l'autorita' giudiziaria, che la norma del codice vigente - a differenza dell'art. 326 di quello abrogato - assegna all'interprete; dalla impossibilita', infine, di riconoscere nelle specifiche disposizioni degli artt. 109, secondo comma, e 169, terzo comma, cod.proc.pen. - concernenti, il primo, il diritto del cittadino italiano appartenente a minoranza linguistica, di richiedere la traduzione degli atti a lui indirizzati anche se comprenda la lingua italiana, e, a sua volta, il secondo, l'obbligo di notificare all'estero, tradotto nella lingua dell'imputato straniero, l'invito a dichiarare o ad eleggere domicilio nel territorio dello Stato - dei limiti al significato normativo della generale disposizione dell'art. 143, si e' indotti a ritenere che ad esso debba darsi un'applicazione estensibile a tutte le ipotesi in cui l'imputato, senza l'assistenza dell'interprete, vedrebbe pregiudicato il suo diritto a partecipare effettivamente allo svolgimento del processo, con il conseguente obbligo dell'autorita', in tal caso, di provvedere immediatamente alla nomina dell'interprete, e cio' anche (in virtu' dell'art. 61 e dello stesso art. 143, terzo comma, cod.proc.pen.) nella fase delle indagini preliminari. - V. sent. n. 62/1992 e massime precedenti B e C.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte