Sentenza 10/1993 (ECLI:IT:COST:1993:10)
Massima numero 19174
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
12/01/1993; Decisione del
12/01/1993
Deposito del 19/01/1993; Pubblicazione in G. U. 27/01/1993
Titolo
SENT. 10/93 E. PROCESSO PENALE - IMPUTATO STRANIERO NON A CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA - DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO AVANTI AL PRETORE E DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO CONTENENTE L'AVVISO E IL TERMINE PER IL RITO ABBREVIATO - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DELLA TRADUZIONE DI TALI ATTI IN LINGUA A LUI NOTA - ASSERITA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DELLA LEGGE DI DELEGA RELATIVO ALL'OBBLIGO DI ADEGUAMENTO DELLE NORME PROCESSUALI ALLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI RATIFICATE - ESCLUSIONE - RITENUTA NECESSITA' DELLA TRADUZIONE DEGLI ATTI IN QUESTIONE - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 10/93 E. PROCESSO PENALE - IMPUTATO STRANIERO NON A CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA - DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO AVANTI AL PRETORE E DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO CONTENENTE L'AVVISO E IL TERMINE PER IL RITO ABBREVIATO - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DELLA TRADUZIONE DI TALI ATTI IN LINGUA A LUI NOTA - ASSERITA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DELLA LEGGE DI DELEGA RELATIVO ALL'OBBLIGO DI ADEGUAMENTO DELLE NORME PROCESSUALI ALLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI RATIFICATE - ESCLUSIONE - RITENUTA NECESSITA' DELLA TRADUZIONE DEGLI ATTI IN QUESTIONE - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Una corretta interpretazione dell'art. 143 cod.proc.pen. (v. massima precedente) riguardo al diritto - da esso previsto - dell'imputato straniero, non a conoscenza della lingua italiana, all'assistenza gratuita di un interprete, comporta che l'attivita' svolta da quest'ultimo ricomprenda, fra l'altro, la traduzione, in tutti i suoi elementi costitutivi - incluso l'avviso relativo alla facolta' di richiedere il giudizio abbreviato - del decreto di citazione a giudizio, sia se emesso dal giudice per le indagini preliminari (nel procedimento innanzi al tribunale), sia se adottato dal pubblico ministero (nel rito pretorile). Pertanto, non valendo in contrario addurre che nelle disposizioni concernenti il decreto di citazione a giudizio (sia dell'art. 555, terzo comma, sia degli artt. 456, secondo comma, e 458, primo comma, cod.proc.pen.) manchi al riguardo la previsione di un espresso obbligo, cadono le censure di incostituzionalita' avanzate, nei confronti di queste disposizioni, sull'errato presupposto che la regola dettata dall'art. 143, primo comma, cod.proc.pen. sia rigorosamente circoscritta - con le sole eccezioni stabilite dagli artt. 109, secondo comma, e 169, terzo comma - agli atti orali. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 76 della Costituzione, e, rispettivamente, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., dell'art. 555, terzo comma, e del combinato disposto formato dagli artt. 458, primo comma, e 456, secondo comma, cod.proc.pen., nelle parti in cui non prevedono, il primo, che il decreto di citazione a giudizio, e, il secondo, che l'avviso comprensivo dell'indicazione del termine entro cui va richiesto il giudizio abbreviato, siano, nei riguardi dell'imputato straniero che ignora la lingua italiana, notificato e, rispettivamente, tradotto, anche nella lingua da lui conosciuta).
Una corretta interpretazione dell'art. 143 cod.proc.pen. (v. massima precedente) riguardo al diritto - da esso previsto - dell'imputato straniero, non a conoscenza della lingua italiana, all'assistenza gratuita di un interprete, comporta che l'attivita' svolta da quest'ultimo ricomprenda, fra l'altro, la traduzione, in tutti i suoi elementi costitutivi - incluso l'avviso relativo alla facolta' di richiedere il giudizio abbreviato - del decreto di citazione a giudizio, sia se emesso dal giudice per le indagini preliminari (nel procedimento innanzi al tribunale), sia se adottato dal pubblico ministero (nel rito pretorile). Pertanto, non valendo in contrario addurre che nelle disposizioni concernenti il decreto di citazione a giudizio (sia dell'art. 555, terzo comma, sia degli artt. 456, secondo comma, e 458, primo comma, cod.proc.pen.) manchi al riguardo la previsione di un espresso obbligo, cadono le censure di incostituzionalita' avanzate, nei confronti di queste disposizioni, sull'errato presupposto che la regola dettata dall'art. 143, primo comma, cod.proc.pen. sia rigorosamente circoscritta - con le sole eccezioni stabilite dagli artt. 109, secondo comma, e 169, terzo comma - agli atti orali. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 76 della Costituzione, e, rispettivamente, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., dell'art. 555, terzo comma, e del combinato disposto formato dagli artt. 458, primo comma, e 456, secondo comma, cod.proc.pen., nelle parti in cui non prevedono, il primo, che il decreto di citazione a giudizio, e, il secondo, che l'avviso comprensivo dell'indicazione del termine entro cui va richiesto il giudizio abbreviato, siano, nei riguardi dell'imputato straniero che ignora la lingua italiana, notificato e, rispettivamente, tradotto, anche nella lingua da lui conosciuta).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2 parte I^
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950) 04/11/1950
n. 0
art. 0
legge 04/08/1955
n. 848
art. 6
co. 3 lettera A
patto internazionale dei diritti civili e politici 19/12/1966
n. 0
art. 0
legge 25/10/1977
n. 881
art. 0