Ordinanza 13/1993 (ECLI:IT:COST:1993:13)
Massima numero 19134
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
12/01/1993; Decisione del
12/01/1993
Deposito del 19/01/1993; Pubblicazione in G. U. 27/01/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 13/93. REATO IN GENERE - EMISSIONE DI ASSEGNI A VUOTO - NUOVA E PIU' SEVERA DISCIPLINA SANZIONATORIA - RITENUTA APPLICABILITA', ANCHE AI REATI COMMESSI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA LEGGE, NEL CASO IN CUI L'IMPUTATO, NON AVENDO PROVVEDUTO AL PAGAMENTO DELL'ASSEGNO E ACCESSORI NON POSSA BENEFICIARE DELLA CAUSA DI IMPROCEDIBILITA' DALLA STESSA LEGGE PREVISTA A FRONTE DEL PAGAMENTO EFFETTUATO NEI TERMINI - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA' DELLE NORME PENALI INCRIMINATRICI - QUESTIONE FORMULATA IN BASE A ERRATO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 13/93. REATO IN GENERE - EMISSIONE DI ASSEGNI A VUOTO - NUOVA E PIU' SEVERA DISCIPLINA SANZIONATORIA - RITENUTA APPLICABILITA', ANCHE AI REATI COMMESSI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA LEGGE, NEL CASO IN CUI L'IMPUTATO, NON AVENDO PROVVEDUTO AL PAGAMENTO DELL'ASSEGNO E ACCESSORI NON POSSA BENEFICIARE DELLA CAUSA DI IMPROCEDIBILITA' DALLA STESSA LEGGE PREVISTA A FRONTE DEL PAGAMENTO EFFETTUATO NEI TERMINI - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA' DELLE NORME PENALI INCRIMINATRICI - QUESTIONE FORMULATA IN BASE A ERRATO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
L'art. 11 della l. n. 386/1990 ha il solo scopo di consentire l'applicazione della causa di non procedibilita' dell'azione penale conseguente al pagamento degli assegni ed accessori, anche ai reati commessi antecedentemente all'entrata in vigore della citata legge e non ha, invece, la funzione di imporre l'applicazione della nuova normativa (piu' severa della precedente da un punto di vista sanzionatorio) pure nel caso in cui, non essendosi provveduto al pagamento richiesto, la suddetta causa di improcedibilita' non operi, essendo, al contrario, evidente che ove si verifichi tale evenienza, varra' la generale prescrizione dell'art. 2, comma terzo, cod.pen., che impone al giudice di applicare, previo accertamento in concreto, la disposizione piu' favorevole al reo. Ne' e' possibile trarre argomenti in contrario dall'art. 12 della l. n. 386/1990, nel senso che avendo tale norma abrogato il precedente art. 116, R.D. n. 1736/1933, quest'ultima disposizione non sarebbe piu' applicabile, poiche' il coordinamento del citato art. 12 con i precedenti artt. 1 e 2 rende evidente che la "abolitio criminis" riguarda solo alcune fattispecie criminose dell'art. 116 mentre altre risultano soltanto modificate dai citati artt. 1 e 2 della l. n. 386/1990; cadono percio' le censure formulate dal giudice a quo in quanto fondate su un'erronea interpretazione dell'art. 11, l. n. 386/1990. (Manifesta infondatezza, in riferimento all' art. 25, secondo comma Cost., degli artt. 2, 5, 11 e 12 l. 15/12/1990 n. 386).
L'art. 11 della l. n. 386/1990 ha il solo scopo di consentire l'applicazione della causa di non procedibilita' dell'azione penale conseguente al pagamento degli assegni ed accessori, anche ai reati commessi antecedentemente all'entrata in vigore della citata legge e non ha, invece, la funzione di imporre l'applicazione della nuova normativa (piu' severa della precedente da un punto di vista sanzionatorio) pure nel caso in cui, non essendosi provveduto al pagamento richiesto, la suddetta causa di improcedibilita' non operi, essendo, al contrario, evidente che ove si verifichi tale evenienza, varra' la generale prescrizione dell'art. 2, comma terzo, cod.pen., che impone al giudice di applicare, previo accertamento in concreto, la disposizione piu' favorevole al reo. Ne' e' possibile trarre argomenti in contrario dall'art. 12 della l. n. 386/1990, nel senso che avendo tale norma abrogato il precedente art. 116, R.D. n. 1736/1933, quest'ultima disposizione non sarebbe piu' applicabile, poiche' il coordinamento del citato art. 12 con i precedenti artt. 1 e 2 rende evidente che la "abolitio criminis" riguarda solo alcune fattispecie criminose dell'art. 116 mentre altre risultano soltanto modificate dai citati artt. 1 e 2 della l. n. 386/1990; cadono percio' le censure formulate dal giudice a quo in quanto fondate su un'erronea interpretazione dell'art. 11, l. n. 386/1990. (Manifesta infondatezza, in riferimento all' art. 25, secondo comma Cost., degli artt. 2, 5, 11 e 12 l. 15/12/1990 n. 386).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte