Sentenza 16/1993 (ECLI:IT:COST:1993:16)
Massima numero 19119
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
12/01/1993; Decisione del
12/01/1993
Deposito del 29/01/1993; Pubblicazione in G. U. 03/02/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 16/93. CONTRATTI AGRARI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI AL FONDO - MANCATO ACCORDO TRA LE PARTI - PROCEDIMENTO INNANZI ALL'ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'AGRICOLTURA - EMANAZIONE DI DECISIONI MOTIVATE - EVENTUALE OBBLIGO PER IL PROPRIETARIO DI SOTTOPORRE IL FONDO A VINCOLI DI NATURA REALE (NELLA SPECIE: SERVITU' ALLA NUOVA COSTRUZIONE), OVE NECESSARIO PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE - MANCATA PREVISIONE DELLA ESCLUSIONE DI TALE OBBLIGO - ASSERITO CONTRASTO CON LA RISERVA AL LEGISLATORE DELL'IMPOSIZIONE ALLA PROPRIETA' TERRIERA DI OBBLIGHI PER IL RAZIONALE SFRUTTAMENTO DEL SUOLO ED EQUI RAPPORTI SOCIALI - RICHIESTA DI SENTENZA ADDITIVA NEL CASO NON CONSENTITA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 16/93. CONTRATTI AGRARI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI AL FONDO - MANCATO ACCORDO TRA LE PARTI - PROCEDIMENTO INNANZI ALL'ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'AGRICOLTURA - EMANAZIONE DI DECISIONI MOTIVATE - EVENTUALE OBBLIGO PER IL PROPRIETARIO DI SOTTOPORRE IL FONDO A VINCOLI DI NATURA REALE (NELLA SPECIE: SERVITU' ALLA NUOVA COSTRUZIONE), OVE NECESSARIO PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE - MANCATA PREVISIONE DELLA ESCLUSIONE DI TALE OBBLIGO - ASSERITO CONTRASTO CON LA RISERVA AL LEGISLATORE DELL'IMPOSIZIONE ALLA PROPRIETA' TERRIERA DI OBBLIGHI PER IL RAZIONALE SFRUTTAMENTO DEL SUOLO ED EQUI RAPPORTI SOCIALI - RICHIESTA DI SENTENZA ADDITIVA NEL CASO NON CONSENTITA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 16, l. n. 203 del 1982, sui contratti agrari, che per l'attuazione di miglioramenti, addizioni e trasformazioni al fondo, prevede, in caso di mancato raggiungimento di accordo tra le parti, la decisione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura in forma motivata, sulle opere richieste, e' conforme alla 'ratio' dell'intera legge, la quale accorda la preminenza all'iniziativa imprenditoriale dell'affittuario ed e' preordinato a superare le contrapposte situazioni nel pubblico e prevalente interesse allo sviluppo della produzione agraria, secondo la logica - come gia' ritenuto dalla Corte - degli "equi rapporti sociali" . Non puo' quindi avere ingresso innanzi alla Corte l'impugnativa dell'indicato articolo, per violazione dell'art. 44 Cost., per la mancata previsione in esso di una espressa esclusione dell'obbligo, per il proprietario, se necessario per l'esecuzione delle opere, di sottoporre il fondo ad oneri di natura reale, proposta nella specie dal giudice a 'quo', nel corso di un giudizio per ottenere, ex art. 2932 cod. civ., la dichiarazione di asservimento del fondo (presupposto di efficacia della relativa concessione edilizia) alla nuova costruzione, successivamente alla decisione - non impugnata - dell'Ispettorato. Poiche' la dichiarazione di asservimento e' conseguenza della pronuncia dell'Ispettorato, la formulata richiesta di sentenza additiva si traduce infatti in una critica al modo in cui la legge ha preventivamente risolto il conflitto di interessi, riguardo all'iniziativa di miglioria, tra proprietario ed affittuario, avanzata in un momento in cui tali interessi sono stati ormai contemperati nel procedimento suddetto. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 44 Cost., dell'art. 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203, in parte 'qua'). - v. ord. n. 601/1988.
L'art. 16, l. n. 203 del 1982, sui contratti agrari, che per l'attuazione di miglioramenti, addizioni e trasformazioni al fondo, prevede, in caso di mancato raggiungimento di accordo tra le parti, la decisione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura in forma motivata, sulle opere richieste, e' conforme alla 'ratio' dell'intera legge, la quale accorda la preminenza all'iniziativa imprenditoriale dell'affittuario ed e' preordinato a superare le contrapposte situazioni nel pubblico e prevalente interesse allo sviluppo della produzione agraria, secondo la logica - come gia' ritenuto dalla Corte - degli "equi rapporti sociali" . Non puo' quindi avere ingresso innanzi alla Corte l'impugnativa dell'indicato articolo, per violazione dell'art. 44 Cost., per la mancata previsione in esso di una espressa esclusione dell'obbligo, per il proprietario, se necessario per l'esecuzione delle opere, di sottoporre il fondo ad oneri di natura reale, proposta nella specie dal giudice a 'quo', nel corso di un giudizio per ottenere, ex art. 2932 cod. civ., la dichiarazione di asservimento del fondo (presupposto di efficacia della relativa concessione edilizia) alla nuova costruzione, successivamente alla decisione - non impugnata - dell'Ispettorato. Poiche' la dichiarazione di asservimento e' conseguenza della pronuncia dell'Ispettorato, la formulata richiesta di sentenza additiva si traduce infatti in una critica al modo in cui la legge ha preventivamente risolto il conflitto di interessi, riguardo all'iniziativa di miglioria, tra proprietario ed affittuario, avanzata in un momento in cui tali interessi sono stati ormai contemperati nel procedimento suddetto. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 44 Cost., dell'art. 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203, in parte 'qua'). - v. ord. n. 601/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 44
Altri parametri e norme interposte