Ordinanza 17/1993 (ECLI:IT:COST:1993:17)
Massima numero 19114
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  12/01/1993;  Decisione del  12/01/1993
Deposito del 29/01/1993; Pubblicazione in G. U. 03/02/1993
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 17/93. INQUINAMENTO - SCARICHI SENZA AUTORIZZAZIONE - POSSIBILITA' DI OTTENERE AUTORIZZAZIONI IN SANATORIA - OPERATIVITA' DEL BENEFICIO SOLO NEI CENTRI STORICI DI VENEZIA E CHIOGGIA - ESCLUSIONE DEI SOGGETTI CHE OPERANO IN COMUNI PROSSIMI ALLA LAGUNA - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - LEGITTIMO ESERCIZIO DELLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE IN MATERIA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
L'aver disposto, per i soli centri storici di Venezia e Chioggia e non anche per i comuni prossimi alla laguna, che le aziende artigiane e gli altri enti che abbiano effettuato scarichi senza autorizzazione possano, a determinate condizioni, ottenere un'autorizzazione in sanatoria, trova ragionevole giustificazione nella diversita' dell'insediamento territoriale dei soggetti messi a raffronto e nelle differenti condizioni socio-economiche in cui essi operano; in ogni caso la disciplina degli scarichi rientra nella discrezionalita' del legislatore il cui operato si sottrae al sindacato di legittimita' costituzionale ove non sia, come non e' nella specie, del tutto arbitrario (Manifesta inammissibilita', in riferimento all'art. 3 Cost. della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, quinto comma, l. 8/11/1991, n. 360 e 10 d.l. 5/2/1990, n. 16, conv. in l. 5/4/1990, n. 71).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte