Ordinanza 20/1993 (ECLI:IT:COST:1993:20)
Massima numero 19133
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
12/01/1993; Decisione del
12/01/1993
Deposito del 29/01/1993; Pubblicazione in G. U. 03/02/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 20/93. REATO IN GENERE - REATI DI ESECUZIONE DI OPERE ABUSIVE IN ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESISTICO E DI VIOLAZIONE DI SIGILLI, UNIFICATI DAL VINCOLO DELLA CONTINUAZIONE - POSSIBILITA' DI CONCEDERE, IN TALE IPOTESI, IL BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE, INAPPLICABILE, INVECE, PER IL SOLO REATO EDILIZIO, SANZIONATO COME CONTRAVVENZIONE IN MISURA PIU' ELEVATA DEL DELITTO DI VIOLAZIONE DI SIGILLI - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - IMPOSSIBILITA' DI ELIMINARLA (OSTANDOVI IL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA' DELLA LEGGE PENALE) ATTRAVERSO IL PROPOSTO INCIDENTE DI COSTITUZIONALITA' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.
ORD. 20/93. REATO IN GENERE - REATI DI ESECUZIONE DI OPERE ABUSIVE IN ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESISTICO E DI VIOLAZIONE DI SIGILLI, UNIFICATI DAL VINCOLO DELLA CONTINUAZIONE - POSSIBILITA' DI CONCEDERE, IN TALE IPOTESI, IL BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE, INAPPLICABILE, INVECE, PER IL SOLO REATO EDILIZIO, SANZIONATO COME CONTRAVVENZIONE IN MISURA PIU' ELEVATA DEL DELITTO DI VIOLAZIONE DI SIGILLI - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - IMPOSSIBILITA' DI ELIMINARLA (OSTANDOVI IL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA' DELLA LEGGE PENALE) ATTRAVERSO IL PROPOSTO INCIDENTE DI COSTITUZIONALITA' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.
Testo
Difetta di rilevanza nel processo di provenienza la questione di legittimita' costituzionale sollevata, per violazione del principio di eguaglianza, riguardo all'applicabilita' della sospensione condizionale della pena agli autori dei reati di esecuzione di opere edilizie abusive e violazione dei sigilli, unificati dal vincolo della continuazione. L'eventuale sentenza di accoglimento avrebbe infatti come conseguenza - ai fini del richiesto ripristino della parita' di trattamento con gli imputati del solo reato edilizio, che per l'elevato minimo edittale previsto non possono invece godere del beneficio - quella di negare all'imputato cui e' stato riconosciuto il vincolo della continuazione la sospensione condizionale altrimenti spettantegli, in tal modo determinandosi un aggravamento del regime sanzionatorio che comunque, in ossequio al principio di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., non potrebbe operare. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 81, 349, secondo comma, cod.pen. e 20, lett. c), l. 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Difetta di rilevanza nel processo di provenienza la questione di legittimita' costituzionale sollevata, per violazione del principio di eguaglianza, riguardo all'applicabilita' della sospensione condizionale della pena agli autori dei reati di esecuzione di opere edilizie abusive e violazione dei sigilli, unificati dal vincolo della continuazione. L'eventuale sentenza di accoglimento avrebbe infatti come conseguenza - ai fini del richiesto ripristino della parita' di trattamento con gli imputati del solo reato edilizio, che per l'elevato minimo edittale previsto non possono invece godere del beneficio - quella di negare all'imputato cui e' stato riconosciuto il vincolo della continuazione la sospensione condizionale altrimenti spettantegli, in tal modo determinandosi un aggravamento del regime sanzionatorio che comunque, in ossequio al principio di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., non potrebbe operare. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 81, 349, secondo comma, cod.pen. e 20, lett. c), l. 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte