Sentenza 202/2021 (ECLI:IT:COST:2021:202)
Massima numero 44248
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  06/10/2021;  Decisione del  06/10/2021
Deposito del 28/10/2021; Pubblicazione in G. U. 03/11/2021
Massime associate alla pronuncia:  44246  44247  44249  44250  44251  44252


Titolo
Giudizio costituzionale - Thema decidendum - Ulteriori questioni o profili di censura dedotti dalla parte costituita nel giudizio incidentale - Esorbitanza dal contenuto dell'ordinanza di rimessione - Inammissibilità. (Classif. 111007).

Testo

L'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, senza che possano essere presi in considerazione, oltre i limiti fissati nelle medesime ordinanze, ulteriori questioni o profili di legittimità costituzionale dedotti dalle parti, tanto se eccepiti ma non condivisi dal giudice a quo, quanto se diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto del provvedimento di rimessione. (Precedenti: S. 172/2021 - mass. 44070; S. 109/2021 - mass. 43909; S. 35/2021 - mass. 43682; S. 186/2020 - mass. 43198; S. 165/2020 - mass. 43301).

(Nel caso di specie, avente ad oggetto l'art. 40-bis della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, sono ritenuti inammissibili i profili di censura avanzati dalla parte in riferimento ai parametri costituzionali non evocati dalle ordinanze di rimessione, in riferimento, segnatamente, agli artt. 9, 24, 32, 42, 117, commi primo e secondo, lett. s, Cost).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  11/03/2005  n. 12  art. 40  co. 

legge della Regione Lombardia  26/11/2019  n. 18  art. 4  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 9

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte