Ordinanza 22/1993 (ECLI:IT:COST:1993:22)
Massima numero 19129
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  12/01/1993;  Decisione del  12/01/1993
Deposito del 29/01/1993; Pubblicazione in G. U. 03/02/1993
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 22/93. PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - PROCEDIMENTO - INCIDENTALE - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - CESSAZIONE DI UN COMPONENTE PRIMA CHE LA QUESTIONE SIA STATA DECISA - RINVIO DELLA CAUSA A NUOVO RUOLO.

Testo
A norma degli artt. 16 della l. 11 marzo 1953, n. 87, e 18 delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale, le decisioni devono essere deliberate in camera di consiglio dagli stessi giudici presenti alle udienze; ove quindi un componente del collegio cessi dalla carica prima che la decisione sia adottata, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 16  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n. 0  art. 18