Ordinanza 23/1993 (ECLI:IT:COST:1993:23)
Massima numero 19135
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  12/01/1993;  Decisione del  12/01/1993
Deposito del 29/01/1993; Pubblicazione in G. U. 03/02/1993
Massime associate alla pronuncia:  19136  19137  19138  19141  19142  19143  19144


Titolo
ORD. 23/93 A. PROCESSO PENALE - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI - PROCEDIMENTI INNANZI AL PRETORE - VERBALE DI UDIENZA - POSSIBILITA' DI REDIGERLO, SE LE PARTI VI CONSENTONO, IN FORMA RIASSUNTIVA - CONSENTITA VERBALIZZAZIONE INTEGRALE IN FORMA MANUALE ANZICHE' FONOGRAFICA - ASSERITO CONTRASTO CON LA LEGGE DI DELEGA PER NON CORRISPONDENZA AL PRINCIPIO DI MASSIMA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Manifesta infondatezza della questione per essere stata gia' disattesa dalla Corte in quanto dalla direttiva n. 8 dell'art. 2 della legge di delega si evince la preferenza per la verbalizzazione integrale che non costituisce, pero', una regola assoluta, il che, in relazione alla ricorrenza o meno di certi presupposti, rende legittima, in sede di attuazione della delega, la possibilita' di prevedere, come forme tra loro alternative di verbalizzazione quella integrale o quella riassuntiva. - V., nello stesso senso, la sent. n. 529/90 e le O. nn. 77/91 e 284/92.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  16/02/1987  n. 81  art. 2  dir. 1

legge  16/02/1987  n. 81  art. 2  dir. 8

legge  16/02/1987  n. 81  art. 2  dir. 66

legge  16/02/1987  n. 81  art. 2  dir. 73

legge  16/02/1987  n. 81  art. 2  dir. 103