Ordinanza 23/1993 (ECLI:IT:COST:1993:23)
Massima numero 19137
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  12/01/1993;  Decisione del  12/01/1993
Deposito del 29/01/1993; Pubblicazione in G. U. 03/02/1993
Massime associate alla pronuncia:  19135  19136  19138  19141  19142  19143  19144


Titolo
ORD. 23/93 C. PROCESSO PENALE - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI - PROCEDIMENTO INNANZI AL PRETORE - VERBALE DI UDIENZA - POSSIBILITA' DI REDIGERLO IN FORMA RIASSUNTIVA - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI PER ESSERE LA SCELTA RIMESSA ALL'ARBITRIO DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA - RESPONSABILITA' DEL GIUDICE PER IL BUON ANDAMENTO DEL PROCESSO - SUPREMAZIA DEL PRINCIPIO DI INDEFETTIBILITA' DELLA FUNZIONE GIUDIZIARIA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta infondatezza della questione in quanto la scelta circa il metodo di verbalizzazione non e' rimessa all'arbitrio del giudice che e' invece responsabile del buon andamento del processo affinche' si svolga nel modo piu' rispondente alle sue finalita', anche se gli aspetti meramente ordinatori, come quello 'de quo', sono solitamente insuscettibili di riesame, e d'altra parte il ricorso alla forma riassuntiva, o comunque alla scrittura normale, quando sono indisponibili i mezzi di riproduzione come la stenotipia o da altro strumento meccanico, e' imposto dal principio di indefettibilita' della funzione giurisdizionale che non potrebbe certamente essere impedita o sospesa a causa della materiale indisponibilita' di tali strumenti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte