Ordinanza 23/1993 (ECLI:IT:COST:1993:23)
Massima numero 19142
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  12/01/1993;  Decisione del  12/01/1993
Deposito del 29/01/1993; Pubblicazione in G. U. 03/02/1993
Massime associate alla pronuncia:  19135  19136  19137  19138  19141  19143  19144


Titolo
ORD. 23/93 F. PROCESSO PENALE - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI - PROCEDIMENTO INNANZI AL PRETORE - VERBALE DI UDIENZA - POSSIBILITA' DI REDIGERLO IN FORMA RIASSUNTIVA, SU ACCORDO DELLE PARTI - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA CON LESIONE DEL PRINCIPIO, PREVISTO DALLA LEGGE DI DELEGA, DI MASSIMA SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO PRETORILE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER IRRILEVANZA.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza, in quanto la censurata possibilita' della redazione del verbale in forma riassuntiva "su accordo delle parti" non sembra essersi in concreto verificata nel giudizio 'a quo', almeno per quanto si evince dalla narrativa dell'ordinanza di rimessione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  16/02/1987  n. 81  art. 2  dir. 1

legge  16/02/1987  n. 81  art. 2  dir. 8

legge  16/02/1987  n. 81  art. 2  dir. 66

legge  16/02/1987  n. 81  art. 2  dir. 73

legge  16/02/1987  n. 81  art. 2  dir. 103