Sentenza 24/1993 (ECLI:IT:COST:1993:24)
Massima numero 19059
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
12/01/1993; Decisione del
12/01/1993
Deposito del 29/01/1993; Pubblicazione in G. U. 03/02/1993
Titolo
SENT. 24/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - INESATTA INDICAZIONE DELLA NORMATIVA OGGETTO DI CENSURA - POSSIBILITA' DI INDIVIDUAZIONE IN BASE ALLA PROSPETTAZIONE DEL GIUDICE 'A QUO' - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE.
SENT. 24/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - INESATTA INDICAZIONE DELLA NORMATIVA OGGETTO DI CENSURA - POSSIBILITA' DI INDIVIDUAZIONE IN BASE ALLA PROSPETTAZIONE DEL GIUDICE 'A QUO' - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE.
Testo
Ove la normativa impugnata, ancorche' inesattamente indicata nell'ordinanza di rimessione, sia chiaramente identificabile in base alla prospettazione compiuta dal giudice 'a quo', la questione di costituzionalita' deve ritenersi validamente proposta e dunque ammissibile. (Nella specie, respingendo un'eccezione di inammissibilita' formulata 'ex parte', la Corte ha ritenuto che la questione di costituzionalita' concernente il mancato assoggettamento degli amministratori e dipendenti regionali a giudizio di responsabilita' innanzi alla Corte dei conti per i danni cagionati ad ente pubblico diverso dalla regione, debba intendersi riferita al combinato disposto degli artt. 30 e 31, L. n. 335 del 1976, anziche' all'impugnato art. 30, s.l.). - S. nn. 115/1990, 446/1990, 595/1990.
Ove la normativa impugnata, ancorche' inesattamente indicata nell'ordinanza di rimessione, sia chiaramente identificabile in base alla prospettazione compiuta dal giudice 'a quo', la questione di costituzionalita' deve ritenersi validamente proposta e dunque ammissibile. (Nella specie, respingendo un'eccezione di inammissibilita' formulata 'ex parte', la Corte ha ritenuto che la questione di costituzionalita' concernente il mancato assoggettamento degli amministratori e dipendenti regionali a giudizio di responsabilita' innanzi alla Corte dei conti per i danni cagionati ad ente pubblico diverso dalla regione, debba intendersi riferita al combinato disposto degli artt. 30 e 31, L. n. 335 del 1976, anziche' all'impugnato art. 30, s.l.). - S. nn. 115/1990, 446/1990, 595/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte