Sentenza 25/1993 (ECLI:IT:COST:1993:25)
Massima numero 19227
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  12/01/1993;  Decisione del  12/01/1993
Deposito del 29/01/1993; Pubblicazione in G. U. 03/02/1993
Massime associate alla pronuncia:  19228  19229  19230  19231  19232  19233


Titolo
SENT. 25/93 A. CONTABILITA' PUBBLICA - LEGGI DI SPESA PLURIENNALI - COPERTURA FINANZIARIA DEI RELATIVI ONERI - ASSERITA MANCANZA O INADEGUATEZZA - POSSIBILITA' DI RESTITUZIONE DEGLI ATTI ALL'AUTORITA' RIMETTENTE, PER RIESAME DELLA RILEVANZA DELLE SOLLEVATE QUESTIONI DI COSTITUZIONALITA', ALLA STREGUA DELLA SOPRAVVENUTA MANOVRA DI RIEQUILIBRIO DELLA FINANZA PUBBLICA - ESCLUSIONE (PER DIFETTO DELLE NECESSARIE CONDIZIONI).

Testo
Non sussistono le condizioni affinche' - in adesione all'auspicio dell'Avvocatura dello Stato - gli atti relativi alle sollevate questioni di costituzionalita' di varie leggi pluriennali di spesa siano restituiti all'autorita' rimettente (Corte dei conti), per un nuovo esame della rilevanza alla stregua "dell'importante manovra di riequilibrio della finanza pubblica, avviata sulla base del d.l. n. 383/1992 e della legge di delega 421/1991"; infatti, non solo non risulta una specifica corrispondenza fra la menzionata "manovra di riequilibrio" e le varie leggi di spesa oggetto di censura, ma l'auspicio e' formulato con indicazione del tutto generica, senza che sia chiarito in qual modo lo 'ius superveniens' possa incidere sulle questioni, nei termini in cui queste sono state sollevate.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 4

Altri parametri e norme interposte