Sentenza 25/1993 (ECLI:IT:COST:1993:25)
Massima numero 19231
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  12/01/1993;  Decisione del  12/01/1993
Deposito del 29/01/1993; Pubblicazione in G. U. 03/02/1993
Massime associate alla pronuncia:  19227  19228  19229  19230  19232  19233


Titolo
SENT. 25/93 E. CONTABILITA' PUBBLICA - ONERI DI SPESA PLURIENNALI - COPERTURA FINANZIARIA - ISCRIZIONE DI ACCANTONAMENTI NEGATIVI NEI FONDI SPECIALI DELLA LEGGE FINANZIARIA - POSSIBILITA' - CONDIZIONE NECESSARIA E SUFFICIENTE - PRESENTAZIONE ALLE CAMERE DEI CORRELATIVI DISEGNI DI LEGGE DI PROVVISTA.

Testo
Il rispetto sostanziale dell'obbligo di copertura finanziaria previsto dall'art. 81, comma quinto, Cost., non consente di rinviare la copertura degli oneri di spesa pluriennali alle successive manovre di bilancio, dovendosi, fin dal momento in cui una spesa viene deliberata, essere consapevoli dei suoi costi reali e delle fonti di approvvigionamento, in vista del perseguimento della linea di tendenziale equilibrio finanziario. A tal fine, l'art. 11 bis, L. n. 468 del 1978 (aggiunto dalla L. n. 362 del 1988), consente l'iscrizione di accantonamenti di segno negativo nei fondi speciali della legge finanziaria, non gia' quale espediente contabile per eludere l'obbligo suddetto, bensi' subordinandola quanto meno alla previa presentazione alle Camere di correlativi disegni di legge di provvista, alla cui approvazione e' altresi' condizionata l'utilizzazione concreta dei corrispondenti accantonamenti di segno positivo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 4

Altri parametri e norme interposte

legge  05/08/1978  n. 468  art. 11  bis

legge  23/08/1988  n. 362  art. 6