Sentenza 25/1993 (ECLI:IT:COST:1993:25)
Massima numero 19232
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
12/01/1993; Decisione del
12/01/1993
Deposito del 29/01/1993; Pubblicazione in G. U. 03/02/1993
Titolo
SENT. 25/93 F. CONTABILITA' PUBBLICA - LEGGI DI SPESA PLURIENNALI - ONERI A CARICO DI ESERCIZI COMPRESI NEL TRIENNIO 1992/1994 - COPERTURA FINANZIARIA - ASSERITA INSUFFICIENZA (PER MANCANZA DI PROVVISTA DEGLI ACCANTONAMENTI NEGATIVI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI DELLA LEGGE FINANZIARIA 1992) - GENERICITA' DELLE QUESTIONI SOLLEVATE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 25/93 F. CONTABILITA' PUBBLICA - LEGGI DI SPESA PLURIENNALI - ONERI A CARICO DI ESERCIZI COMPRESI NEL TRIENNIO 1992/1994 - COPERTURA FINANZIARIA - ASSERITA INSUFFICIENZA (PER MANCANZA DI PROVVISTA DEGLI ACCANTONAMENTI NEGATIVI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI DELLA LEGGE FINANZIARIA 1992) - GENERICITA' DELLE QUESTIONI SOLLEVATE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Le questioni di costituzionalita' sollevate dalla Corte dei conti assumendo l'insufficiente copertura finanziaria di varie leggi di spesa pluriennali per il triennio 1992-1994, a causa dell'avvenuta iscrizione nei fondi speciali della legge finanziaria 1992 di accantonamenti di segno negativo senza la necessaria previa presentazione alle Camere di corrispondenti disegni di legge di provvista, risultano generiche e, percio', inammissibili: in primo luogo, perche' non e' dato desumere se la denunciata carenza di provvista degli accantonamenti negativi sia riferita a tutte le leggi impugnate (delle quali, invece, due soltanto, e per il solo esercizio 1994, fanno capo ai suddetti accantonamenti); in secondo luogo, perche' non si comprende quale rilievo assuma tale mancanza a fronte di un'indicazione di copertura ben piu' ampia e comunque idonea a soddisfare il corrispondente onere di spesa; in terzo luogo, perche' non e' possibile stabilire come tale limitato onere - per la sua irrilevante entita' rispetto agli oneri complessivi gravanti sulla legge finanziaria 1992 - possa incidere in modo sostanziale sull'equilibrio tra entrate e spese. (Inammissibilita' delle questioni di costituzionalita' degli artt. 2, comma secondo, L. n. 415 del 1991, nella parte in cui approva le tabelle A e B per gli anni 1993 e 1994; 5, d.l. n. 5 del 1992, conv. in L. n. 216 del 1992; 7 e 14, comma primo, d.l. n. 9 del 1992, conv. in L. n. 217 del 1992, sollevate in riferimento all'art. 81, comma quarto, Cost., ed in relazione all'art. 11 bis, L. n. 468 del 1978, introdotto dalla L. n. 362 del 1988). - Sulla portata dell'art. 11 bis, L. n. 468 del 1978, v. la precedente massima E.
Le questioni di costituzionalita' sollevate dalla Corte dei conti assumendo l'insufficiente copertura finanziaria di varie leggi di spesa pluriennali per il triennio 1992-1994, a causa dell'avvenuta iscrizione nei fondi speciali della legge finanziaria 1992 di accantonamenti di segno negativo senza la necessaria previa presentazione alle Camere di corrispondenti disegni di legge di provvista, risultano generiche e, percio', inammissibili: in primo luogo, perche' non e' dato desumere se la denunciata carenza di provvista degli accantonamenti negativi sia riferita a tutte le leggi impugnate (delle quali, invece, due soltanto, e per il solo esercizio 1994, fanno capo ai suddetti accantonamenti); in secondo luogo, perche' non si comprende quale rilievo assuma tale mancanza a fronte di un'indicazione di copertura ben piu' ampia e comunque idonea a soddisfare il corrispondente onere di spesa; in terzo luogo, perche' non e' possibile stabilire come tale limitato onere - per la sua irrilevante entita' rispetto agli oneri complessivi gravanti sulla legge finanziaria 1992 - possa incidere in modo sostanziale sull'equilibrio tra entrate e spese. (Inammissibilita' delle questioni di costituzionalita' degli artt. 2, comma secondo, L. n. 415 del 1991, nella parte in cui approva le tabelle A e B per gli anni 1993 e 1994; 5, d.l. n. 5 del 1992, conv. in L. n. 216 del 1992; 7 e 14, comma primo, d.l. n. 9 del 1992, conv. in L. n. 217 del 1992, sollevate in riferimento all'art. 81, comma quarto, Cost., ed in relazione all'art. 11 bis, L. n. 468 del 1978, introdotto dalla L. n. 362 del 1988). - Sulla portata dell'art. 11 bis, L. n. 468 del 1978, v. la precedente massima E.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 4
Altri parametri e norme interposte
legge 05/08/1978
n. 468
art. 11 bis
legge 23/08/1988
n. 362
art. 6