Sentenza 25/1993 (ECLI:IT:COST:1993:25)
Massima numero 19233
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
12/01/1993; Decisione del
12/01/1993
Deposito del 29/01/1993; Pubblicazione in G. U. 03/02/1993
Titolo
SENT. 25/93 G. CONTABILITA' PUBBLICA - DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - VALORE NON PRECETTIVO, MA DI INDIRIZZO (RIFERIBILE ESSENZIALMENTE ALLE SPESE IN CONTO CAPITALE) - EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA LEGGE FINANZIARIA DALLE PREVISIONI DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO - SINDACABILITA' NEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE ATTINENTE ALLA COPERTURA FINANZIARIA DELLE LEGGI - CRITERI E LIMITI.
SENT. 25/93 G. CONTABILITA' PUBBLICA - DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - VALORE NON PRECETTIVO, MA DI INDIRIZZO (RIFERIBILE ESSENZIALMENTE ALLE SPESE IN CONTO CAPITALE) - EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA LEGGE FINANZIARIA DALLE PREVISIONI DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO - SINDACABILITA' NEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE ATTINENTE ALLA COPERTURA FINANZIARIA DELLE LEGGI - CRITERI E LIMITI.
Testo
Il documento di programmazione economica e finanziaria non ha valore precettivo, bensi' di indirizzo, ed assume rilievo, piu' che per le spese di parte corrente, essenzialmente per quelle in conto capitale, per la cui copertura e' possibile il ricorso all'indebitamento. Pertanto, in sede di scrutinio di costituzionalita' attinente a profili di copertura finanziaria delle leggi nel quadro del tendenziale equilibrio tra entrate e spese, gli scostamenti della legge finanziaria dalle previsioni del documento programmatico - e specificamente da quelle del bilancio triennale programmatico, che di tale documento fa parte - potrebbero assumere rilievo non tanto su di un piano meramente quantitativo (non sussistendo al riguardo un vincolo assoluto), ma se denotino mancanza di coordinamento tra il momento di fissazione degli obiettivi e quello di individuazione delle scelte concrete. - Sul valore di indirizzo del documento programmatico, v. S. nn. 384/1991, 12/1987, 1/1966.
Il documento di programmazione economica e finanziaria non ha valore precettivo, bensi' di indirizzo, ed assume rilievo, piu' che per le spese di parte corrente, essenzialmente per quelle in conto capitale, per la cui copertura e' possibile il ricorso all'indebitamento. Pertanto, in sede di scrutinio di costituzionalita' attinente a profili di copertura finanziaria delle leggi nel quadro del tendenziale equilibrio tra entrate e spese, gli scostamenti della legge finanziaria dalle previsioni del documento programmatico - e specificamente da quelle del bilancio triennale programmatico, che di tale documento fa parte - potrebbero assumere rilievo non tanto su di un piano meramente quantitativo (non sussistendo al riguardo un vincolo assoluto), ma se denotino mancanza di coordinamento tra il momento di fissazione degli obiettivi e quello di individuazione delle scelte concrete. - Sul valore di indirizzo del documento programmatico, v. S. nn. 384/1991, 12/1987, 1/1966.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 4
Altri parametri e norme interposte