Sentenza 28/1993 (ECLI:IT:COST:1993:28)
Massima numero 19086
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente CASAVOLA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
16/01/1993; Decisione del
16/01/1993
Deposito del 04/02/1993; Pubblicazione in G. U. 08/02/1993
Titolo
SENT. 28/93 A. STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - USO DI DROGHE - SANZIONI PENALI ED AMMINISTRATIVE - MISURE PER LA CURA ED IL RECUPERO DEL TOSSICODIPENDENTE - DISCIPLINA VIGENTE - RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO - AMMISSIBILITA'.
SENT. 28/93 A. STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - USO DI DROGHE - SANZIONI PENALI ED AMMINISTRATIVE - MISURE PER LA CURA ED IL RECUPERO DEL TOSSICODIPENDENTE - DISCIPLINA VIGENTE - RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO - AMMISSIBILITA'.
Testo
La richiesta di reeferendum per l'abrogazione in parte parziale ed in parte integrale di alcune norme del testo unico delle leggi in materia di stupefacenti (d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), e' diretta alla depenalizzazione dell'illecito costituito dalla detenzione di stupefacenti per uso personale, ed esprime, quindi, un quesito chiaro univoco ed omogeneo non sussistendo contraddizione alcuna fra il permanere della sanzione, sia pure di carattere amministrativo, per la detenzione di stupefacenti per uso personale, e l'abrogazione del divieto che ha per oggetto l'uso personale di tali sostanze, quale comportamento considerato di per se stesso. Ne' la richiesta di abrogazione di altre disposizioni, concernenti la segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze da parte dei medici che visitano o assistono i soggetti che fanno uso di droghe, puo' essere considerata del tutto eterogenea rispetto alla principale richiesta referendaria, essendo volta, nel suo complesso, ad eliminare taluni limiti ed oneri incidenti sull'attivita' del medico che assiste le persone che fanno uso di stupefacenti. La seddetta richiesta deve pertanto essere dichiarata ammissibile. - Sulla punibilita' della detenzione di stupefacenti finalizzata al consumo v. S. n. 333/1992.
La richiesta di reeferendum per l'abrogazione in parte parziale ed in parte integrale di alcune norme del testo unico delle leggi in materia di stupefacenti (d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), e' diretta alla depenalizzazione dell'illecito costituito dalla detenzione di stupefacenti per uso personale, ed esprime, quindi, un quesito chiaro univoco ed omogeneo non sussistendo contraddizione alcuna fra il permanere della sanzione, sia pure di carattere amministrativo, per la detenzione di stupefacenti per uso personale, e l'abrogazione del divieto che ha per oggetto l'uso personale di tali sostanze, quale comportamento considerato di per se stesso. Ne' la richiesta di abrogazione di altre disposizioni, concernenti la segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze da parte dei medici che visitano o assistono i soggetti che fanno uso di droghe, puo' essere considerata del tutto eterogenea rispetto alla principale richiesta referendaria, essendo volta, nel suo complesso, ad eliminare taluni limiti ed oneri incidenti sull'attivita' del medico che assiste le persone che fanno uso di stupefacenti. La seddetta richiesta deve pertanto essere dichiarata ammissibile. - Sulla punibilita' della detenzione di stupefacenti finalizzata al consumo v. S. n. 333/1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
Altri parametri e norme interposte