Sentenza 28/1993 (ECLI:IT:COST:1993:28)
Massima numero 19087
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente CASAVOLA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  16/01/1993;  Decisione del  16/01/1993
Deposito del 04/02/1993; Pubblicazione in G. U. 08/02/1993
Massime associate alla pronuncia:  19086  19088


Titolo
SENT. 28/93 B. STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - USO DI DROGHE - SANZIONI PENALI ED AMMINISTRATIVE - MISURE PER LA CURA ED IL RECUPERO DEL TOSSICODIPENDENTE - DISCIPLINA VIGENTE - RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO - AMMISSIBILITA'.

Testo
La richiesta di referendum per l'abrogazione in parte parziale ed in parte integrale di alcune norme del T.U. delle leggi in materia di stupefacenti (d.P.R. 9/10/1990 n. 309), mirante alla depenalizzazione dell'illecito costituito dalla detenzione di stupefacenti per uso personale, e' diversa da quella gia' a suo tempo dichiarata inammissibile ed avente ad oggetto la esclusione delle droghe leggere dalle tabelle delle sostenze stupefacenti, e non rientra in alcuna delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 75 Cost.; ne' puo' considerarsi in contrasto con le Convenzioni di New York del 1961 e di Vienna del 1988 dal momento che la prima, si limita a stabilire che deve essere vietata la detenzione di stupefacenti senza pero' nulla specificare in ordine alla natura delle sanzioni da applicare, e la seconda lascia espressamente agli Stati contraenti la possibilita' di prevedere misure diverse dalla sanzione penale per le infrazioni di minore gravita'. La suddetta richiesta deve pertanto esser dichiarata ammissibile. - Sulla irrogazione della sanzione criminale quale 'estrema ratio' di tutela dei beni giuridici v. sent. nn. 291/1992, 282/1990, 487 e 409/1989, 364/1988 e 189/1987; sulla inammissibilita' di diversa richiesta referendaria in materia di stupefacenti v. sent. n. 30/1981.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 75

Altri parametri e norme interposte