Sentenza 29/1993 (ECLI:IT:COST:1993:29)
Massima numero 19073
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
16/01/1993; Decisione del
16/01/1993
Deposito del 04/02/1993; Pubblicazione in G. U. 08/02/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 29/93. REGIONI A STATUTO COMUNE - FUNZIONI AMMINISTRATIVE - RIPARTIZIONE CON LO STATO - FUNZIONI RISERVATE A QUEST'ULTIMO - PREVISIONE LEGISLATIVA - RICHIESTA DI 'REFERENDUM' ABROGATIVO - DIFETTO DI CHIAREZZA ED OMOGENEITA' DEL QUESITO REFERENDARIO - INAMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.
SENT. 29/93. REGIONI A STATUTO COMUNE - FUNZIONI AMMINISTRATIVE - RIPARTIZIONE CON LO STATO - FUNZIONI RISERVATE A QUEST'ULTIMO - PREVISIONE LEGISLATIVA - RICHIESTA DI 'REFERENDUM' ABROGATIVO - DIFETTO DI CHIAREZZA ED OMOGENEITA' DEL QUESITO REFERENDARIO - INAMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.
Testo
La richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione di numerose norme del d.P.R. n. 616 del 1977 e della L. n. 833 del 1978 che riservano allo Stato funzioni amministrative, appare diretta a conseguire l'assegnazione delle medesime competenze alle regioni a statuto ordinario, ma rispetto a tale scopo non esprime un quesito chiaro, univoco ed omogeneo, riconducibile ad una matrice razionalmente unitaria, giacche' investe disposizioni eterogenee, le quali hanno ad oggetto non solo funzioni statali ritagliate all'interno di materie complessivamente affidate alle regioni - la cui abrogazione effettivamente comporterebbe l'espansione delle competenze regionali su tutta la materia - ma anche funzioni statali in relazione alle quali un tale effetto non puo' affatto ipotizzarsi e delle quali si richiede dunque una mera soppressione, non ragionevolmente collegata all'espandersi delle competenze regionali. Pertanto, va dichiarata inammissibile la richiesta referendaria concernente (in tutto o in parte) gli artt. 24, 40, 43, 53, 58, 71, 81, 88 e 102, d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616; l'art. 1 L. 11 ottobre 1990 n. 292; l'art. 4, comma primo, L. 15 gennaio 1991 n. 30; l'art. 2, comma primo, lett. c), L. 8 luglio 1986 n. 349; nonche' l'art. 6, lett. a), b), c), d), e), f), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t), L. 23 dicembre 1978 n. 833. - Sulla verifica di ammissibilita' delle richieste referendarie, v. S. n. 16/1978.
La richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione di numerose norme del d.P.R. n. 616 del 1977 e della L. n. 833 del 1978 che riservano allo Stato funzioni amministrative, appare diretta a conseguire l'assegnazione delle medesime competenze alle regioni a statuto ordinario, ma rispetto a tale scopo non esprime un quesito chiaro, univoco ed omogeneo, riconducibile ad una matrice razionalmente unitaria, giacche' investe disposizioni eterogenee, le quali hanno ad oggetto non solo funzioni statali ritagliate all'interno di materie complessivamente affidate alle regioni - la cui abrogazione effettivamente comporterebbe l'espansione delle competenze regionali su tutta la materia - ma anche funzioni statali in relazione alle quali un tale effetto non puo' affatto ipotizzarsi e delle quali si richiede dunque una mera soppressione, non ragionevolmente collegata all'espandersi delle competenze regionali. Pertanto, va dichiarata inammissibile la richiesta referendaria concernente (in tutto o in parte) gli artt. 24, 40, 43, 53, 58, 71, 81, 88 e 102, d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616; l'art. 1 L. 11 ottobre 1990 n. 292; l'art. 4, comma primo, L. 15 gennaio 1991 n. 30; l'art. 2, comma primo, lett. c), L. 8 luglio 1986 n. 349; nonche' l'art. 6, lett. a), b), c), d), e), f), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t), L. 23 dicembre 1978 n. 833. - Sulla verifica di ammissibilita' delle richieste referendarie, v. S. n. 16/1978.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
Altri parametri e norme interposte