Sentenza 30/1993 (ECLI:IT:COST:1993:30)
Massima numero 19076
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente CASAVOLA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  16/01/1993;  Decisione del  16/01/1993
Deposito del 04/02/1993; Pubblicazione in G. U. 08/02/1993
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 30/93. PARTITI POLITICI - FINANZIAMENTO PUBBLICO DELLA LORO ATTIVITA' FUNZIONALE - CONTRIBUTO ANNUALE DELLO STATO AI GRUPPI PARLAMENTARI E, PER LORO TRAMITE, AI RELATIVI PARTITI - PREVISIONE E DISCIPLINA - RICHIESTA DI 'REFERENDUM' ABROGATIVO - AMMISSIBILITA'.

Testo
La richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione degli artt. 3 e 9, L. 2 maggio 1974, n. 195, come modificati dalla L. 16 gennaio 1978, n. 11, e dagli artt. 3, commi primo e sesto, L. 18 novembre 1981 n. 659, ha ad oggetto le norme sul finanziamento pubblico dei partiti politici, erogato in forma di contributo annuale ai gruppi parlamentari, e tali norme non rientrano in alcuna delle ipotesi di esclusione espressamente o implicitamente desumibili dalla disciplina costituzionale del 'referendum'; detta richiesta esprime un quesito chiaro, univoco ed omogeneo, a nulla rilevando che essa - diversamente dall'analoga richiesta del 1978, respinta dall'elettorato - non coinvolga le restanti norme della L. n. 195 cit.. Pertanto, la richiesta in esame va dichiarata ammissibile. - Per l'ammissibilita' della precedente richiesta, v. S. n. 16/1978.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 75

Altri parametri e norme interposte

legge  25/05/1970  n. 352  art. 38