Sentenza 202/2021 (ECLI:IT:COST:2021:202)
Massima numero 44251
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del
06/10/2021; Decisione del
06/10/2021
Deposito del 28/10/2021; Pubblicazione in G. U. 03/11/2021
Titolo
Edilizia e urbanistica - In genere - Norme della Regione Lombardia - Recupero degli immobili abbandonati e degradati - Termine richiesto per poter avviare il piano di recupero dell'immobile - Misure incentivanti (nella specie: incremento dei diritti edificatori e dell'esenzione dall'obbligo di reperimento degli standard urbanistici) - Possibilità di derogare alle norme quantitative, morfologiche, sulle tipologie di intervento e sulle distanze - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di funzioni fondamentali dei Comuni, e del principio di sussidiarietà verticale - Illegittimità costituzionale limitata alla efficacia temporale della disposizione censurata. (Classif. 090001).
Edilizia e urbanistica - In genere - Norme della Regione Lombardia - Recupero degli immobili abbandonati e degradati - Termine richiesto per poter avviare il piano di recupero dell'immobile - Misure incentivanti (nella specie: incremento dei diritti edificatori e dell'esenzione dall'obbligo di reperimento degli standard urbanistici) - Possibilità di derogare alle norme quantitative, morfologiche, sulle tipologie di intervento e sulle distanze - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di funzioni fondamentali dei Comuni, e del principio di sussidiarietà verticale - Illegittimità costituzionale limitata alla efficacia temporale della disposizione censurata. (Classif. 090001).
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. p), 5 e 118, primo e secondo comma, Cost., l'art. 40-bis della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, introdotto dall'art. 4, comma 1, lett. a), della legge reg. Lombardia n. 18 del 2019, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge reg. Lombardia n. 11 del 2021 (14 dicembre 2019). La disposizione censurata dal TAR Lombardia contiene una disciplina per il recupero degli immobili abbandonati e degradati applicabile anche a quelli già così individuati dai Comuni, che si sovrappone, risultandone incompatibile, con la prescrizione del Comune di Milano di cui all'art. 11 delle norme di attuazione (NdA) del piano di governo del territorio (PGT), deliberata il 14 ottobre 2019, in contrasto con la previsione statale di riferimento. (art. 14, comma 27, lettera d, del d.l. n. 78 del 2010, come conv.). L'imposizione ai Comuni, per di più al di fuori di qualsiasi procedura di raccordo collaborativo, di una disciplina quale quella in esame altera i termini essenziali di esercizio della funzione pianificatoria oltre la soglia dell'adeguatezza e della necessità, anche perché obbliga i medesimi Comuni a far dipendere le loro scelte fondamentali sulle forme di uso e sviluppo del territorio da una decisione legislativa destinata a incidere in modo assai significativo sull'aumento dell'edificato e sulla conseguente pressione insediativa. Ciò contrasta con l'assunto della magistratura amministrativa per cui il potere di pianificazione urbanistica non è funzionale solo all'interesse all'ordinato sviluppo edilizio del territorio, ma è rivolto anche alla realizzazione contemperata di una pluralità di differenti interessi pubblici, che trovano il proprio fondamento in valori costituzionalmente garantiti. Né gli esiti ravvisati possono essere attenuati dalla natura temporanea degli incentivi e delle deroghe introdotte, atteso che nessuna delle misure in discussione è soggetta a un termine di efficacia. (Precedente: S. 119/2020 - mass. 43479).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. p), 5 e 118, primo e secondo comma, Cost., l'art. 40-bis della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, introdotto dall'art. 4, comma 1, lett. a), della legge reg. Lombardia n. 18 del 2019, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge reg. Lombardia n. 11 del 2021 (14 dicembre 2019). La disposizione censurata dal TAR Lombardia contiene una disciplina per il recupero degli immobili abbandonati e degradati applicabile anche a quelli già così individuati dai Comuni, che si sovrappone, risultandone incompatibile, con la prescrizione del Comune di Milano di cui all'art. 11 delle norme di attuazione (NdA) del piano di governo del territorio (PGT), deliberata il 14 ottobre 2019, in contrasto con la previsione statale di riferimento. (art. 14, comma 27, lettera d, del d.l. n. 78 del 2010, come conv.). L'imposizione ai Comuni, per di più al di fuori di qualsiasi procedura di raccordo collaborativo, di una disciplina quale quella in esame altera i termini essenziali di esercizio della funzione pianificatoria oltre la soglia dell'adeguatezza e della necessità, anche perché obbliga i medesimi Comuni a far dipendere le loro scelte fondamentali sulle forme di uso e sviluppo del territorio da una decisione legislativa destinata a incidere in modo assai significativo sull'aumento dell'edificato e sulla conseguente pressione insediativa. Ciò contrasta con l'assunto della magistratura amministrativa per cui il potere di pianificazione urbanistica non è funzionale solo all'interesse all'ordinato sviluppo edilizio del territorio, ma è rivolto anche alla realizzazione contemperata di una pluralità di differenti interessi pubblici, che trovano il proprio fondamento in valori costituzionalmente garantiti. Né gli esiti ravvisati possono essere attenuati dalla natura temporanea degli incentivi e delle deroghe introdotte, atteso che nessuna delle misure in discussione è soggetta a un termine di efficacia. (Precedente: S. 119/2020 - mass. 43479).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
11/03/2005
n. 12
art. 40
co.
legge della Regione Lombardia
26/11/2019
n. 18
art. 4
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte