Sentenza 32/1993 (ECLI:IT:COST:1993:32)
Massima numero 19078
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente CASAVOLA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  16/01/1993;  Decisione del  16/01/1993
Deposito del 04/02/1993; Pubblicazione in G. U. 08/02/1993
Massime associate alla pronuncia:  19077  19079  19080


Titolo
SENT. 32/93 B. 'REFERENDUM' - 'REFERENDUM' ABROGATIVO SU LEGGI ELETTORALI RELATIVE AD ORGANI COSTITUZIONALI O DI RILEVANZA COSTITUZIONALE - AMMISSIBILITA' - CONDIZIONI.

Testo
Le leggi elettorali relative ad organi costituzionali o di rilevanza costituzionale sono assoggettabili a 'referendum' popolare abrogativo, alla duplice condizione che i quesiti siano omogenei e riconducibili a una matrice razionalmente unitaria, e ne risulti una coerente normativa residua, immediatamente applicabile, in guisa da garantire, pur nell'eventualita' di inerzia legislativa, la costante operativita' dell'organo; quando siano rispettate tali condizioni, e' di per se' irrilevante il modo di formulazione del quesito, che puo' anche includere singole parole o singole frasi della legge prive di autonomo significato normativo, se l'uso di questa tecnica e' imposto dall'esigenza di "chiarezza, univocita' e omogeneita' del quesito" e di "una parallela lineare evidenza delle conseguenze abrogative", si' da consentire agli elettori l'espressione di un voto consapevole. - Cfr. S. n. 47/1991.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 75

Altri parametri e norme interposte