Sentenza 32/1993 (ECLI:IT:COST:1993:32)
Massima numero 19080
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
16/01/1993; Decisione del
16/01/1993
Deposito del 04/02/1993; Pubblicazione in G. U. 08/02/1993
Titolo
SENT. 32/93 D. ELEZIONI - ELEZIONI POLITICHE - SISTEMA ELETTORALE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - DISCIPLINA VIGENTE - RICHIESTA DI 'REFERENDUM' ABROGATIVO - AMMISSIBILITA'.
SENT. 32/93 D. ELEZIONI - ELEZIONI POLITICHE - SISTEMA ELETTORALE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - DISCIPLINA VIGENTE - RICHIESTA DI 'REFERENDUM' ABROGATIVO - AMMISSIBILITA'.
Testo
La richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione, in piu' parti, degli artt. 17, comma secondo, 18, comma primo, e 19, commi primo, secondo, terzo e ottavo, L. 6 febbraio 1948 n. 29, modificata dalla L. 23 gennaio 1992 n. 33, mira - attraverso l'eliminazione del 'quorum' del 65 per cento dei voti validi richiesto per la proclamazione dell'eletto nel collegio, nonche' attraverso ulteriori modifiche strettamente conseguenziali e coerenti con detta soppressione - a sostituire il vigente sistema di elezione del Senato della Repubblica con un sistema misto prevalentemente maggioritario (e, precisamente, maggioritario con unico turno per i 238 seggi da assegnare nei collegi, proporzionale per i 77 seggi aggiuntivi), ma senza alterare - a differenza dell'analoga richiesta del 1990, dichiarata inammissibile - la sequenza temporale delle operazioni relative all'assegnazione dei seggi, e senza precludere la presentazione delle candidature per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione. La normativa risultante dall'eventuale approvazione dell'odierna proposta referendaria, se puo' dar luogo a inconvenienti, non incide tuttavia sull'operativita' del sistema elettorale, ne' paralizza la funzionalita' dell'organo, potendo comunque il legislatore correggere, modificare o integrare la disciplina residua. Pertanto, la richiesta in esame va dichiarata ammissibile. - Sull'inammissibilita' della precedente richiesta, v. S. n. 47/1991.
La richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione, in piu' parti, degli artt. 17, comma secondo, 18, comma primo, e 19, commi primo, secondo, terzo e ottavo, L. 6 febbraio 1948 n. 29, modificata dalla L. 23 gennaio 1992 n. 33, mira - attraverso l'eliminazione del 'quorum' del 65 per cento dei voti validi richiesto per la proclamazione dell'eletto nel collegio, nonche' attraverso ulteriori modifiche strettamente conseguenziali e coerenti con detta soppressione - a sostituire il vigente sistema di elezione del Senato della Repubblica con un sistema misto prevalentemente maggioritario (e, precisamente, maggioritario con unico turno per i 238 seggi da assegnare nei collegi, proporzionale per i 77 seggi aggiuntivi), ma senza alterare - a differenza dell'analoga richiesta del 1990, dichiarata inammissibile - la sequenza temporale delle operazioni relative all'assegnazione dei seggi, e senza precludere la presentazione delle candidature per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione. La normativa risultante dall'eventuale approvazione dell'odierna proposta referendaria, se puo' dar luogo a inconvenienti, non incide tuttavia sull'operativita' del sistema elettorale, ne' paralizza la funzionalita' dell'organo, potendo comunque il legislatore correggere, modificare o integrare la disciplina residua. Pertanto, la richiesta in esame va dichiarata ammissibile. - Sull'inammissibilita' della precedente richiesta, v. S. n. 47/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
Altri parametri e norme interposte