Sentenza 36/1993 (ECLI:IT:COST:1993:36)
Massima numero 19071
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente CASAVOLA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
16/01/1993; Decisione del
16/01/1993
Deposito del 04/02/1993; Pubblicazione in G. U. 08/02/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 36/93. MINISTRI E MINISTERI - MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO - NORME SULLA DENOMINAZIONE E SULL'ORGANIZZAZIONE DI ESSO - RICHIESTA DI 'REFERENDUM' ABROGATIVO - MANCANZA DI CHIAREZZA DEL QUESITO E DELL'INTERA OPERAZIONE REFERENDARIA - INAMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.
SENT. 36/93. MINISTRI E MINISTERI - MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO - NORME SULLA DENOMINAZIONE E SULL'ORGANIZZAZIONE DI ESSO - RICHIESTA DI 'REFERENDUM' ABROGATIVO - MANCANZA DI CHIAREZZA DEL QUESITO E DELL'INTERA OPERAZIONE REFERENDARIA - INAMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.
Testo
La richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione del r.d. 9 agosto 1943, n. 718, e della L. 26 settembre 1966, n. 792 - concernenti la denominazione del Ministero dell'industria, commercio e artigianato - nonche' del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1946 n. 223 - concernente l'organizzazione dello stesso dicastero - non coinvolge i provvedimenti legislativi, successivi al 1946, con cui e' stato modificato l'originario assetto organizzativo dell'apparato ministeriale, e cio' comporta un'evidente mancanza di chiarezza del quesito e dell'intera operazione referendaria, in quanto l'eventuale abrogazione delle norme sottoposte a 'referendum' sarebbe incoerente con la sopravvivenza di altre disposizioni alle prime strettamente connesse. Pertanto, la suddetta richiesta va dichiarata inammissibile. - S. n. 29/1981.
La richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione del r.d. 9 agosto 1943, n. 718, e della L. 26 settembre 1966, n. 792 - concernenti la denominazione del Ministero dell'industria, commercio e artigianato - nonche' del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1946 n. 223 - concernente l'organizzazione dello stesso dicastero - non coinvolge i provvedimenti legislativi, successivi al 1946, con cui e' stato modificato l'originario assetto organizzativo dell'apparato ministeriale, e cio' comporta un'evidente mancanza di chiarezza del quesito e dell'intera operazione referendaria, in quanto l'eventuale abrogazione delle norme sottoposte a 'referendum' sarebbe incoerente con la sopravvivenza di altre disposizioni alle prime strettamente connesse. Pertanto, la suddetta richiesta va dichiarata inammissibile. - S. n. 29/1981.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
Altri parametri e norme interposte