Sentenza 202/2021 (ECLI:IT:COST:2021:202)
Massima numero 44252
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  06/10/2021;  Decisione del  06/10/2021
Deposito del 28/10/2021; Pubblicazione in G. U. 03/11/2021
Massime associate alla pronuncia:  44246  44247  44248  44249  44250  44251


Titolo
Pronunce della Corte costituzionale - Pronunce di accoglimento - Illegittimità costituzionale in via consequenziale - Casi (nella specie: norme della Regione Lombardia in materia di edilizia e urbanistica) - Disposizione che stabilisce, alle condizioni indicate, l'ultrattività di disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime con la medesima pronuncia. (Classif. 204003).

Testo

Sono dichiarate costituzionalmente illegittime in via consequenziale le disposizioni che stabiliscono, seppure al ricorrere dei presupposti ivi indicati, l'ultrattività delle disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime con la medesima pronuncia.

(Nel caso di specie, è dichiarato, in via conseguenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, costituzionalmente illegittimo il comma 11-quinquies dell'art. 40-bis della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. m, della legge reg. Lombardia n. 11 del 2021. La disposizione ha stabilito, al ricorrere dei presupposti ivi indicati, l'ultrattività delle disposizioni originariamente contenute nell'art. 40-bis della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, dichiarato costituzionalmente legittimo con la medesima pronuncia).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  11/03/2005  n. 12  art. 40  co. 11

legge della Regione Lombardia  24/06/2021  n. 11  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27