Sentenza 39/1993 (ECLI:IT:COST:1993:39)
Massima numero 19159
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
28/01/1993; Decisione del
28/01/1993
Deposito del 10/02/1993; Pubblicazione in G. U. 17/02/1993
Titolo
SENT. 39/93 B. RETROATTIVITA' E IRRETROATTIVITA' - POTESTA' DEL LEGISLATORE DI DARE ESPRESSAMENTE ALLE DISPOSIZIONI CHE EMANA EFFICACIA RETROATTIVA - LIMITI.
SENT. 39/93 B. RETROATTIVITA' E IRRETROATTIVITA' - POTESTA' DEL LEGISLATORE DI DARE ESPRESSAMENTE ALLE DISPOSIZIONI CHE EMANA EFFICACIA RETROATTIVA - LIMITI.
Testo
Il legislatore indubbiamente puo' regolare la materia con disposizioni nuove e puo' espressamente disporne la operativita' anche per il passato; puo' dare, cioe', espressamente alle dette disposizioni efficacia retroattiva. Ma per la materia penale non puo' violare i limiti derivanti dal divieto espresso posto dall'art. 25 della Costituzione e per tutte le materie non puo' superare quelli posti da altri precetti costituzionali. - S. n. 123/1988.
Il legislatore indubbiamente puo' regolare la materia con disposizioni nuove e puo' espressamente disporne la operativita' anche per il passato; puo' dare, cioe', espressamente alle dette disposizioni efficacia retroattiva. Ma per la materia penale non puo' violare i limiti derivanti dal divieto espresso posto dall'art. 25 della Costituzione e per tutte le materie non puo' superare quelli posti da altri precetti costituzionali. - S. n. 123/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte