Sentenza 39/1993 (ECLI:IT:COST:1993:39)
Massima numero 19160
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
28/01/1993; Decisione del
28/01/1993
Deposito del 10/02/1993; Pubblicazione in G. U. 17/02/1993
Titolo
SENT. 39/93 C. PENSIONI - PENSIONI PREVIDENZIALI - SOMME CORRISPOSTE INDEBITAMENTE - IRRIPETIBILITA' - CONDIZIONI - DISCIPLINA PIU' RESTRITTIVA DI QUELLA STABILITA CON LEGGE PRECEDENTE, IN FORZA DI NORMA DICHIARATA INTERPRETATIVA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA SUL PRESUPPOSTO CHE LA DISPOSIZIONE IMPUGNATA SIA IN REALTA' INNOVATIVA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER IRRILEVANZA - REIEZIONE.
SENT. 39/93 C. PENSIONI - PENSIONI PREVIDENZIALI - SOMME CORRISPOSTE INDEBITAMENTE - IRRIPETIBILITA' - CONDIZIONI - DISCIPLINA PIU' RESTRITTIVA DI QUELLA STABILITA CON LEGGE PRECEDENTE, IN FORZA DI NORMA DICHIARATA INTERPRETATIVA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA SUL PRESUPPOSTO CHE LA DISPOSIZIONE IMPUGNATA SIA IN REALTA' INNOVATIVA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER IRRILEVANZA - REIEZIONE.
Testo
L'art. 52, secondo comma, l. n. 88 del 1989, prende in considerazione, quale condizione per la irripetibilita' delle prestazioni pensionistiche corrisposte indebitamente, l'errore, da parte dell'istituto o ente erogatore, di qualsiasi natura, di fatto e di diritto. Non puo' quindi dirsi che tale disposizione sia inapplicabile quando - come nel caso di specie - il pagamento delle somme delle quali si chiede la ripetizione sia avvenuto a seguito della ritardata applicazione di una disposizione di legge (art. 19, l. n. 483 del 1978), ne' quindi che sia irrilevante - contro quanto ritenuto dal giudice 'a quo' - la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti della disciplina piu' restrittiva delle condizioni della irripetibilita', prevista, con norma dichiarata interpretativa dell' art. 52, l. del 1989, dall'art. 13, l. n. 413 del 1991.
L'art. 52, secondo comma, l. n. 88 del 1989, prende in considerazione, quale condizione per la irripetibilita' delle prestazioni pensionistiche corrisposte indebitamente, l'errore, da parte dell'istituto o ente erogatore, di qualsiasi natura, di fatto e di diritto. Non puo' quindi dirsi che tale disposizione sia inapplicabile quando - come nel caso di specie - il pagamento delle somme delle quali si chiede la ripetizione sia avvenuto a seguito della ritardata applicazione di una disposizione di legge (art. 19, l. n. 483 del 1978), ne' quindi che sia irrilevante - contro quanto ritenuto dal giudice 'a quo' - la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti della disciplina piu' restrittiva delle condizioni della irripetibilita', prevista, con norma dichiarata interpretativa dell' art. 52, l. del 1989, dall'art. 13, l. n. 413 del 1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte