Sentenza 39/1993 (ECLI:IT:COST:1993:39)
Massima numero 19160
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  28/01/1993;  Decisione del  28/01/1993
Deposito del 10/02/1993; Pubblicazione in G. U. 17/02/1993
Massime associate alla pronuncia:  19158  19159  19161  19162


Titolo
SENT. 39/93 C. PENSIONI - PENSIONI PREVIDENZIALI - SOMME CORRISPOSTE INDEBITAMENTE - IRRIPETIBILITA' - CONDIZIONI - DISCIPLINA PIU' RESTRITTIVA DI QUELLA STABILITA CON LEGGE PRECEDENTE, IN FORZA DI NORMA DICHIARATA INTERPRETATIVA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA SUL PRESUPPOSTO CHE LA DISPOSIZIONE IMPUGNATA SIA IN REALTA' INNOVATIVA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER IRRILEVANZA - REIEZIONE.

Testo
L'art. 52, secondo comma, l. n. 88 del 1989, prende in considerazione, quale condizione per la irripetibilita' delle prestazioni pensionistiche corrisposte indebitamente, l'errore, da parte dell'istituto o ente erogatore, di qualsiasi natura, di fatto e di diritto. Non puo' quindi dirsi che tale disposizione sia inapplicabile quando - come nel caso di specie - il pagamento delle somme delle quali si chiede la ripetizione sia avvenuto a seguito della ritardata applicazione di una disposizione di legge (art. 19, l. n. 483 del 1978), ne' quindi che sia irrilevante - contro quanto ritenuto dal giudice 'a quo' - la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti della disciplina piu' restrittiva delle condizioni della irripetibilita', prevista, con norma dichiarata interpretativa dell' art. 52, l. del 1989, dall'art. 13, l. n. 413 del 1991.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte