Sentenza 39/1993 (ECLI:IT:COST:1993:39)
Massima numero 19161
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  28/01/1993;  Decisione del  28/01/1993
Deposito del 10/02/1993; Pubblicazione in G. U. 17/02/1993
Massime associate alla pronuncia:  19158  19159  19160  19162


Titolo
SENT. 39/93 D. LEGGI INTERPRETATIVE - ESERCIZIO DI POTESTA' INTERPRETATIVA DA PARTE DEL LEGISLATORE - ASSUNTA LESIONE DELLA "POTESTAS IUDICANDI" - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.

Testo
Ai sensi degli artt. 101 e 104, Cost., non e' ipotizzabile, a favore del giudice, una riserva della facolta' di interpretazione nei confronti di una legge o di una disposizione di legge che possa precludere quella attribuita al riguardo al legislatore, stante che l'esercizio del potere del legislatore avviene sul piano delle fonti, mentre quello dei giudici attiene all'applicazione della norma. Conseguentemente, l'interpretazione che l'art. 13, l. n. 412 del 1991,impone in ordine all'art. 52, secondo comma, l. n. 88 del 1989, non tocca la "potestas iudicandi" riservata al potere giudiziario, ma definisce e delimita la fattispecie normativa che e' oggetto di tale 'potestas', cosi' come risulta dal precetto integrato. - s. nn. 455/1992, 6/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 104

Altri parametri e norme interposte