Sentenza 39/1993 (ECLI:IT:COST:1993:39)
Massima numero 19162
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
28/01/1993; Decisione del
28/01/1993
Deposito del 10/02/1993; Pubblicazione in G. U. 17/02/1993
Titolo
SENT. 39/93 E. PENSIONI - PENSIONI PREVIDENZIALI - SOMME CORRISPOSTE INDEBITAMENTE - IRRIPETIBILITA' - CONDIZIONI - DISCIPLINA PIU' RESTRITTIVA DI QUELLA STABILITA CON LEGGE PRECEDENTE, IN FORZA DI NORMA DICHIARATA INTERPRETATIVA, MA IN REALTA' INNOVATIVA - APPLICABILITA' ANCHE AI RAPPORTI ANTERIORI ALLA SUA ENTRATA IN VIGORE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO A MEZZI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DI VITA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 39/93 E. PENSIONI - PENSIONI PREVIDENZIALI - SOMME CORRISPOSTE INDEBITAMENTE - IRRIPETIBILITA' - CONDIZIONI - DISCIPLINA PIU' RESTRITTIVA DI QUELLA STABILITA CON LEGGE PRECEDENTE, IN FORZA DI NORMA DICHIARATA INTERPRETATIVA, MA IN REALTA' INNOVATIVA - APPLICABILITA' ANCHE AI RAPPORTI ANTERIORI ALLA SUA ENTRATA IN VIGORE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO A MEZZI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DI VITA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
L'art. 13, primo comma, l. n. 412 del 1991, per gli elementi nuovi - e piu' restrittivi - che introduce a condizione della irripetibilita' delle prestazioni pensionistiche indebitamente corrisposte agli assicurati (corresponsione di esse con provvedimento definitivo; comunicazione di quest'ultimo all'interessato; esclusione di omessa o incompleta segnalazione del pensionato di fatti incidenti sulla pensione, sconosciuti all'ente erogatore) e' disposizione innovativa rispetto all'art. 52, secondo comma, l. n. 88 del 1989, nei confronti del quale si qualifica invece quale norma "di interpretazione autentica". Ma tale qualificazione, in violazione del principio di ragionevolezza, mirando a riconoscere l'efficacia retroattiva della disposizione in questione, con conseguente sua applicabilita' ai rapporti sorti precedentemente alla data della relativa entrata in vigore o comunque a tale data pendenti, determina una evidente disparita' di trattamento di detti rapporti rispetto a quelli soggetti alla precedente disciplina, di cui al citato art. 52 - nella interpretazione datane dalla Corte di cassazione e ritenuta non costituzionalmente illegittima dalla Corte - e frustra l'affidamento dei pensionati nella sicurezza giuridica, incidendo soprattutto su quanti di essi, meno abbienti, abbiano destinato alla soddisfazione dei bisogni alimentari propri e della famiglia le somme indebitamente percepite. Sussiste pertanto una violazione degli artt. 3 e 38 Cost. - non escludibile dalle sottese finalita' normative della contrazione di spesa pubblica - con conseguente illegittimita' costituzionale dell'art. 13, primo comma, l. 30 dicembre 1991, n. 412, nella parte in cui e' applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data. - S. n. 383/1990.
L'art. 13, primo comma, l. n. 412 del 1991, per gli elementi nuovi - e piu' restrittivi - che introduce a condizione della irripetibilita' delle prestazioni pensionistiche indebitamente corrisposte agli assicurati (corresponsione di esse con provvedimento definitivo; comunicazione di quest'ultimo all'interessato; esclusione di omessa o incompleta segnalazione del pensionato di fatti incidenti sulla pensione, sconosciuti all'ente erogatore) e' disposizione innovativa rispetto all'art. 52, secondo comma, l. n. 88 del 1989, nei confronti del quale si qualifica invece quale norma "di interpretazione autentica". Ma tale qualificazione, in violazione del principio di ragionevolezza, mirando a riconoscere l'efficacia retroattiva della disposizione in questione, con conseguente sua applicabilita' ai rapporti sorti precedentemente alla data della relativa entrata in vigore o comunque a tale data pendenti, determina una evidente disparita' di trattamento di detti rapporti rispetto a quelli soggetti alla precedente disciplina, di cui al citato art. 52 - nella interpretazione datane dalla Corte di cassazione e ritenuta non costituzionalmente illegittima dalla Corte - e frustra l'affidamento dei pensionati nella sicurezza giuridica, incidendo soprattutto su quanti di essi, meno abbienti, abbiano destinato alla soddisfazione dei bisogni alimentari propri e della famiglia le somme indebitamente percepite. Sussiste pertanto una violazione degli artt. 3 e 38 Cost. - non escludibile dalle sottese finalita' normative della contrazione di spesa pubblica - con conseguente illegittimita' costituzionale dell'art. 13, primo comma, l. 30 dicembre 1991, n. 412, nella parte in cui e' applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data. - S. n. 383/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte