Sentenza 40/1993 (ECLI:IT:COST:1993:40)
Massima numero 19085
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  28/01/1993;  Decisione del  28/01/1993
Deposito del 10/02/1993; Pubblicazione in G. U. 17/02/1993
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 40/93. FERROVIE, TRAMVIE E FILOVIE - ENTE FERROVIE DELLO STATO - CONTRATTO DI TRASPORTO MERCI - RESPONSABILITA' PER DANNI DERIVANTI DA FATTI DI INADEMPIMENTO - PROPONIBILITA' DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - CONDIZIONE - OBBLIGO DEL PREVENTIVO RECLAMO IN VIA AMMINISTRATIVA - DIFFERENZIAZIONI RISPETTO AL CASO DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE - LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA DELLE PARTI DEL CONTRATTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
L'obbligo del preventivo reclamo in via amministrativa sancito dall'art. 443, cod.proc.civ., per la proponibilita' davanti al giudice delle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, e' giustificato - nell'interesse dell'assicurato - dal fatto che la definizione delle stesse implica un complesso di accertamenti tecnici per i quali gli enti previdenziali dispongono di un'apposita organizzazione e di personale specializzato. Per altre controversie, invece, come quelle contro l'Ente Ferrovie dello Stato basate sulle "condizioni e tariffe del trasporto di merci" - cioe' disservizi, con la conseguente responsabilita' per danni - essendo la giurisdizione ordinaria ben piu' attrezzata e funzionale ai fini della loro soluzione, l'imposizione dell'obbligo predetto, (ex art. 58, d.P.R. n. 197 del 1961), costituisce una condizione di proponibilita' fortemente lesiva del diritto di difesa, nonche' un ingiustificato privilegio dell'Ente in relazione al principio di eguaglianza delle parti del contratto, considerata la natura tipicamente privatistica del rapporto instaurato con il contratto di trasporto ferroviario (v. art. 1, d.l. n. 386 del 1991, conv. in l. n. 35 del 1992). Pertanto, in applicazione di principi gia' seguiti dalla Corte in precedenti, analoghe fattispecie, l'adeguamento ai precetti costituzionali deve effettuarsi con la dichiarazione di illegittimita' - per violazione degli artt. 24 e 3 Cost. - dell'art. 58, d.P.R. 30 marzo 1961, n. 197, nella parte in cui non prevede l'esperibilita' dell'azione avanti agli organi della giurisdizione ordinaria anche in mancanza del preventivo reclamo in via amministrativa. - v. S. n. 530/1991 e, per l'analogo caso della responsabilita' per disservizi dell'amministrazione delle Poste, v. S. n. 15/1991.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte