Sentenza 41/1993 (ECLI:IT:COST:1993:41)
Massima numero 19178
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
28/01/1993; Decisione del
28/01/1993
Deposito del 10/02/1993; Pubblicazione in G. U. 17/02/1993
Titolo
SENT. 41/93 A. PROCESSO PENALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE DEL 1930 E CODICE VIGENTE - FASE ISTRUTTORIA E FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI - FINALITA' - DIFFERENZE.
SENT. 41/93 A. PROCESSO PENALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE DEL 1930 E CODICE VIGENTE - FASE ISTRUTTORIA E FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI - FINALITA' - DIFFERENZE.
Testo
Mentre nel codice di procedura penale del 1930, la sentenza di proscioglimento istruttorio, al pari di quella pronunciata in dibattimento, conteneva un'espressa pronuncia sul fondamento dell'accusa, e nella fase istruttoria la difesa era garantita mediante il deposito degli atti e la facolta' dei difensori di presentare istanze e memorie, e quindi anche di chiedere l'espletamento di altri mezzi di prova e la rinnovazione di quelli gia' espletati, con la vigenza del nuovo codice, invece, alla scomparsa del giudice istruttore e della corrispondente fase processuale si e' contrapposta una articolata sequenza di "segmenti" processuali (le indagini e l'udienza preliminare), fra loro profondamente diversi per tipologia di atti e soggetti che li governano e in se' privi di quella funzione probatoria che contraddistingueva il vecchio giudice istruttore, essendo finalizzati esclusivamente a consentire al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale (art. 326), e al giudice di apprezzare il fondamento dell'accusa non in termini di positiva verifica di colpevolezza dell'imputato, ma nella ben diversa prospettiva di scongiurare la celebrazione di un dibattimento superfluo. Non ricorrono quindi piu' le condizioni in cui la Corte, sotto il vigore del vecchio codice, ritenne non illegittima, sussistendo la piena garanzia del diritto di difesa , la possibilita' di pronunciare una sentenza istruttoria di proscioglimento per infermita' psichica dell'imputato, con applicazione anche delle misure di sicurezza. - v. in materia di sentenza di proscioglimento per non imputabilita', sotto il vigore del codice del 1930, le sentt. nn. 233/1984; 139/1982 e in relazione alla struttura della fase istruttoria la sent. n. 127/1979.
Mentre nel codice di procedura penale del 1930, la sentenza di proscioglimento istruttorio, al pari di quella pronunciata in dibattimento, conteneva un'espressa pronuncia sul fondamento dell'accusa, e nella fase istruttoria la difesa era garantita mediante il deposito degli atti e la facolta' dei difensori di presentare istanze e memorie, e quindi anche di chiedere l'espletamento di altri mezzi di prova e la rinnovazione di quelli gia' espletati, con la vigenza del nuovo codice, invece, alla scomparsa del giudice istruttore e della corrispondente fase processuale si e' contrapposta una articolata sequenza di "segmenti" processuali (le indagini e l'udienza preliminare), fra loro profondamente diversi per tipologia di atti e soggetti che li governano e in se' privi di quella funzione probatoria che contraddistingueva il vecchio giudice istruttore, essendo finalizzati esclusivamente a consentire al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale (art. 326), e al giudice di apprezzare il fondamento dell'accusa non in termini di positiva verifica di colpevolezza dell'imputato, ma nella ben diversa prospettiva di scongiurare la celebrazione di un dibattimento superfluo. Non ricorrono quindi piu' le condizioni in cui la Corte, sotto il vigore del vecchio codice, ritenne non illegittima, sussistendo la piena garanzia del diritto di difesa , la possibilita' di pronunciare una sentenza istruttoria di proscioglimento per infermita' psichica dell'imputato, con applicazione anche delle misure di sicurezza. - v. in materia di sentenza di proscioglimento per non imputabilita', sotto il vigore del codice del 1930, le sentt. nn. 233/1984; 139/1982 e in relazione alla struttura della fase istruttoria la sent. n. 127/1979.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte