Sentenza 41/1993 (ECLI:IT:COST:1993:41)
Massima numero 19179
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  28/01/1993;  Decisione del  28/01/1993
Deposito del 10/02/1993; Pubblicazione in G. U. 17/02/1993
Massime associate alla pronuncia:  19178  19180  19181  19182  19183


Titolo
SENT. 41/93 B. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - PRONUNCE DI NON LUOGO A PROCEDERE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE PER DIFETTO D'IMPUTABILITA' - OBBLIGO DI PRONUNCIA E POSSIBILITA', SE DEL CASO, DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA A MENO CHE NON RISULTI EVIDENTE L'INFONDATEZZA DELL'ADDEBITO - PRIVAZIONE DELLA FASE DIBATTIMENTALE E DEL DIRITTO DI PROVA, CON CONSEGUENTE IRRAGIONEVOLE COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA.

Testo
Per una precisa scelta del legislatore delegante, l'art. 425, cod.proc.pen. chiama il giudice della udienza preliminare a valutare il merito della imputazione con esclusivo riferimento ad un parametro di "non evidenza" che il fatto non sussista, l'imputato non lo abbia commesso o che il fatto non costituisca reato; conseguentemente tale sistema (v. massima A) finisce per imporre al giudice la pronuncia di non luogo a procedere per difetto di imputabilita', applicando, se del caso, anche misure di sicurezza, ogni qual volta sia palese lo stato di non imputabilita' e sussista il presupposto della non evidente infondatezza dell'addebito; in tal modo pero', l'imputato non imputabile viene privato del dibattimento e della conseguente possibilita' di esercitare appieno il diritto alla prova sul merito della "res iudicanda", con correlativa irragionevole compressione del diritto di difesa, che non puo' certo ritenersi bilanciata da contrapposte esigenze di economia processuale. Ne' a sanare tale contrasto puo' invocarsi la possibilita', che l'art. 419, quinto comma, del codice di rito riconosce all'imputato, di "rinunciare all'udienza preliminare e richiedere il giudizio immediato", giacche' sarebbe davvero singolare che, per usufruire del fondamentale diritto di difesa in ogni stato e grado del processo, gli si imponesse di rinunciare ad una fase del procedimento destinata proprio a consentire l'esercizio di quel diritto. - v. la sent. n. 431/1990 in relazione alla formazione delle prove a dibattimento e non nell'udienza preliminare.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte