Sentenza 203/2021 (ECLI:IT:COST:2021:203)
Massima numero 44260
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  23/09/2021;  Decisione del  23/09/2021
Deposito del 28/10/2021; Pubblicazione in G. U. 03/11/2021
Massime associate alla pronuncia:  44261  44262


Titolo
Pronunce della Corte costituzionale - Autorimessione - Condizioni - Questione pregiudiziale rispetto alla questione principale. (Classif. 204002).

Testo

La possibilità che la Corte sollevi in via incidentale una questione davanti a sé si dà solo allorché dubiti della legittimità costituzionale di una norma, diversa da quella impugnata, che sia chiamata necessariamente ad applicare nell'iter logico per arrivare alla decisione sulla questione che le è stata sottoposta: in altri termini, si deve trattare di una questione che si presenti pregiudiziale alla definizione della questione principale e strumentale rispetto alla decisione da emanare. (Precedenti: S. 24/2018 - mass. 39813; S. 122/1976 - mass. 8349; S. 195/1972 - mass. 6447; S. 68/1961 - mass. 1374).


(Nel caso di specie, è inammissibile la richiesta di autorimessione formulata dalla parte costituitasi nel giudizio costituzionale, che la Corte costituzionale sollevi dinnanzi a sé la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, in riferimento all'art. 3 Cost. La questione avrebbe per oggetto la stessa norma denunciata dal rimettente, in quanto lesiva di parametri diversi da quelli indicati nell'ordinanza di rimessione, sicché deve escludersi la sussistenza del nesso di pregiudizialità che consente alla Corte di sollevare davanti a sé una questione in via incidentale).



Atti oggetto del giudizio

legge  24/03/2001  n. 89  art. 2  co. 2

decreto-legge  22/06/2012  n. 83  art. 55  co. 1

legge  07/08/2012  n. 134  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte