Sentenza 41/1993 (ECLI:IT:COST:1993:41)
Massima numero 19180
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
28/01/1993; Decisione del
28/01/1993
Deposito del 10/02/1993; Pubblicazione in G. U. 17/02/1993
Titolo
SENT. 41/93 C. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - IMPUTATO NON IMPUTABILE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - OBBLIGO DI PRONUNCIA CON APPLICAZIONE, SE DEL CASO, DI MISURE DI SICUREZZA - PRIVAZIONE DELLA FASE DIBATTIMENTALE E DELLE CONSEGUENTI GARANZIE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL NON IMPUTABILE NEI PROCEDIMENTI (GIUDIZIO DIRETTISSIMO O PRETORIO) IN CUI MANCA L'UDIENZA PRELIMINARE.
SENT. 41/93 C. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - IMPUTATO NON IMPUTABILE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - OBBLIGO DI PRONUNCIA CON APPLICAZIONE, SE DEL CASO, DI MISURE DI SICUREZZA - PRIVAZIONE DELLA FASE DIBATTIMENTALE E DELLE CONSEGUENTI GARANZIE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL NON IMPUTABILE NEI PROCEDIMENTI (GIUDIZIO DIRETTISSIMO O PRETORIO) IN CUI MANCA L'UDIENZA PRELIMINARE.
Testo
Il sistema delineato dall'art. 425, cod.proc.pen., per il quale il giudice, all'udienza preliminare, deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando risulta evidente che l'imputato non e' imputabile, genera una ingiustificata disparita' di trattamento, a seconda del modulo processuale adottato, tra quanti versano nella identica situazione di non imputabilita'. Mentre infatti nei confronti del non imputabile a carico del quale si celebra l'udienza preliminare si determina una preclusione all'esercizio dei propri diritti in dibattimento, una analoga preclusione non si realizza, invece, in tutte le altre ipotesi in cui manca, come nel giudizio direttissimo e nel procedimento davanti al pretore, la fase dell'udienza preliminare, il cui svolgimento, per di piu', e' condizionato dall'esistenza di una richiesta che si raccorda alle scelte sul rito che l'ordinamento riserva al pubblico ministero. - v., sulla mera casualita' del fatto che la non imputabilita' dell'imputato emerga nella fase istruttoria o nella dibattimentale, la sent. n. 233/1984.
Il sistema delineato dall'art. 425, cod.proc.pen., per il quale il giudice, all'udienza preliminare, deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando risulta evidente che l'imputato non e' imputabile, genera una ingiustificata disparita' di trattamento, a seconda del modulo processuale adottato, tra quanti versano nella identica situazione di non imputabilita'. Mentre infatti nei confronti del non imputabile a carico del quale si celebra l'udienza preliminare si determina una preclusione all'esercizio dei propri diritti in dibattimento, una analoga preclusione non si realizza, invece, in tutte le altre ipotesi in cui manca, come nel giudizio direttissimo e nel procedimento davanti al pretore, la fase dell'udienza preliminare, il cui svolgimento, per di piu', e' condizionato dall'esistenza di una richiesta che si raccorda alle scelte sul rito che l'ordinamento riserva al pubblico ministero. - v., sulla mera casualita' del fatto che la non imputabilita' dell'imputato emerga nella fase istruttoria o nella dibattimentale, la sent. n. 233/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte