Sentenza 41/1993 (ECLI:IT:COST:1993:41)
Massima numero 19181
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
28/01/1993; Decisione del
28/01/1993
Deposito del 10/02/1993; Pubblicazione in G. U. 17/02/1993
Titolo
SENT. 41/93 D. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - IMPUTATO NON IMPUTABILE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - OBBLIGO DI PRONUNCIA E APPLICAZIONE, SE DEL CASO, DI MISURE DI SICUREZZA - RICONOSCIUTO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO, IMPLICITO, DELLA LEGGE DI DELEGA, DELLA RISERVA DELLA DELIBAZIONE DEL DIFETTO DI IMPUTABILITA' AL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO.
SENT. 41/93 D. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - IMPUTATO NON IMPUTABILE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - OBBLIGO DI PRONUNCIA E APPLICAZIONE, SE DEL CASO, DI MISURE DI SICUREZZA - RICONOSCIUTO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO, IMPLICITO, DELLA LEGGE DI DELEGA, DELLA RISERVA DELLA DELIBAZIONE DEL DIFETTO DI IMPUTABILITA' AL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO.
Testo
La previsione dell'obbligo per il giudice dell'udienza preliminare di emettere sentenza di non luogo a procedere ogni qual volta risulti evidente che l'imputato sia persona non imputabile non e' conforme ai principi e criteri direttivi della legge di delega (art. 2 dir. 52, sesto periodo). Al di la' infatti del dato formale della mancata previsione del difetto di imputabilita' tra le cause che legittimano tale provvedimento, poiche' nell'udienza preliminare il merito e' accertato soltanto entro i circoscritti confini della non evidente infondatezza dell'accusa, si deve ritenere che il legislatore delegante abbia voluto riservare proprio al giudice del dibattimento la delibazione del difetto di imputabilita', postulando la stessa il necessario accertamento di responsabilita' in ordine al fatto-reato che puo' compiutamente svolgersi solo in tale sede. Se ne ha conferma, del resto nella statuizione dell'art. 3, della stessa legge n. 81 del 1987, la' dove, nel conferire delega al Governo a disciplinare il processo penale a carico di imputati minorenni, espressamente stabilisce, nella lettera l), la "previsione che il giudice nell'udienza preliminare possa prosciogliere anche per la non imputabilita', ai sensi dell'art. 98 del codice penale", cosi' ponendo in evidenza come alla eccezionalita' di tale previsione, dettata dall'esigenza di salvaguardare le peculiarita' insite nella condizione minorile, faccia riscontro, nel procedimento a carico di imputati maggiorenni, l'opposta disciplina.
La previsione dell'obbligo per il giudice dell'udienza preliminare di emettere sentenza di non luogo a procedere ogni qual volta risulti evidente che l'imputato sia persona non imputabile non e' conforme ai principi e criteri direttivi della legge di delega (art. 2 dir. 52, sesto periodo). Al di la' infatti del dato formale della mancata previsione del difetto di imputabilita' tra le cause che legittimano tale provvedimento, poiche' nell'udienza preliminare il merito e' accertato soltanto entro i circoscritti confini della non evidente infondatezza dell'accusa, si deve ritenere che il legislatore delegante abbia voluto riservare proprio al giudice del dibattimento la delibazione del difetto di imputabilita', postulando la stessa il necessario accertamento di responsabilita' in ordine al fatto-reato che puo' compiutamente svolgersi solo in tale sede. Se ne ha conferma, del resto nella statuizione dell'art. 3, della stessa legge n. 81 del 1987, la' dove, nel conferire delega al Governo a disciplinare il processo penale a carico di imputati minorenni, espressamente stabilisce, nella lettera l), la "previsione che il giudice nell'udienza preliminare possa prosciogliere anche per la non imputabilita', ai sensi dell'art. 98 del codice penale", cosi' ponendo in evidenza come alla eccezionalita' di tale previsione, dettata dall'esigenza di salvaguardare le peculiarita' insite nella condizione minorile, faccia riscontro, nel procedimento a carico di imputati maggiorenni, l'opposta disciplina.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 71
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2 dir. 52