Sentenza 41/1993 (ECLI:IT:COST:1993:41)
Massima numero 19182
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
28/01/1993; Decisione del
28/01/1993
Deposito del 10/02/1993; Pubblicazione in G. U. 17/02/1993
Titolo
SENT. 41/93 E. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - OBBLIGO DI PRONUNCIARE SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE, CON POSSIBILE APPLICAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA MA SENZA ACCERTAMENTI SULLA EVENTUALE INFONDATEZZA (TRANNE I CASI IN CUI NON SIA GIA' MANIFESTA) DELL'ADDEBITO, QUANDO RISULTI EVIDENTE CHE L'IMPUTATO E' PERSONA NON IMPUTABILE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, OLTRE CHE DI DIRETTIVA DELLA LEGGE DI DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 41/93 E. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - OBBLIGO DI PRONUNCIARE SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE, CON POSSIBILE APPLICAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA MA SENZA ACCERTAMENTI SULLA EVENTUALE INFONDATEZZA (TRANNE I CASI IN CUI NON SIA GIA' MANIFESTA) DELL'ADDEBITO, QUANDO RISULTI EVIDENTE CHE L'IMPUTATO E' PERSONA NON IMPUTABILE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, OLTRE CHE DI DIRETTIVA DELLA LEGGE DI DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
L'obligo - previsto dall'art. 425 cod.proc.pen. - del giudice dell'udienza preliminare di pronunciare senz'altro sentenza di non luogo a procedere quando, non essendo gia' manifesta la infondatezza dell'addebito, risulti invece evidente che l'imputato e' persona non imputabile, da' luogo, privando l'imputato del diritto di provare, attraverso i necessari accertamenti, la sua innocenza, ad una irragionevole compressione del diritto di difesa, oltre che ad una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ai procedimenti (giudizio direttissimo e giudizio innanzi al pretore) in cui la mancanza dell'udienza preliminare, una analoga preclusione non si realizza, anche ponendosi in contrasto con l'art. 2, direttiva n. 52, sesto periodo, della legge di delega n. 81 del 1987, nella quale, a parte che in essa manca qualsiasi disposizione in cui l'obbligo in questione possa trovare conferma, e' implicito il principio per cui la delibazione del difetto di imputabilita' deve ritenersi riservata al giudice del dibattimento. L'art. 425, cod. proc. pen. deve quindi essere dichiarato illegittimo, 'in parte qua' per violazione degli artt. 24, 3 e 76 della Costituzione. - v. massime precedenti.
L'obligo - previsto dall'art. 425 cod.proc.pen. - del giudice dell'udienza preliminare di pronunciare senz'altro sentenza di non luogo a procedere quando, non essendo gia' manifesta la infondatezza dell'addebito, risulti invece evidente che l'imputato e' persona non imputabile, da' luogo, privando l'imputato del diritto di provare, attraverso i necessari accertamenti, la sua innocenza, ad una irragionevole compressione del diritto di difesa, oltre che ad una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ai procedimenti (giudizio direttissimo e giudizio innanzi al pretore) in cui la mancanza dell'udienza preliminare, una analoga preclusione non si realizza, anche ponendosi in contrasto con l'art. 2, direttiva n. 52, sesto periodo, della legge di delega n. 81 del 1987, nella quale, a parte che in essa manca qualsiasi disposizione in cui l'obbligo in questione possa trovare conferma, e' implicito il principio per cui la delibazione del difetto di imputabilita' deve ritenersi riservata al giudice del dibattimento. L'art. 425, cod. proc. pen. deve quindi essere dichiarato illegittimo, 'in parte qua' per violazione degli artt. 24, 3 e 76 della Costituzione. - v. massime precedenti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2 dir. 52