Sentenza 42/1993 (ECLI:IT:COST:1993:42)
Massima numero 19280
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
28/01/1993; Decisione del
28/01/1993
Deposito del 10/02/1993; Pubblicazione in G. U. 17/02/1993
Massime associate alla pronuncia:
19281
Titolo
SENT. 42/93 A. MAGISTRATURA - MAGISTRATURA E PERSONALE EQUIPARATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - ADEGUAMENTO AUTOMATICO - MECCANISMO E FINALITA'.
SENT. 42/93 A. MAGISTRATURA - MAGISTRATURA E PERSONALE EQUIPARATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - ADEGUAMENTO AUTOMATICO - MECCANISMO E FINALITA'.
Testo
Per il personale della magistratura ed equiparati e' previsto dagli artt. 11 e 12, l. 2 aprile 1979, n. 97, come sostituiti dall'art. 2, l. 19 febbraio 1981, 27, un sistema di adeguamento automatico della retribuzione che viene assicurato, di diritto, ogni triennio, sulla base di indici appositamente elaborati dall'Istituto centrale di statistica, nella misura percentuale pari alla media degli incrementi realizzati nel triennio precedente dalle altre categorie del pubblico impiego (amministrazioni statali, aziende autonome dello Stato, regioni, province e comuni, ospedali, enti di previdenza). Questo meccanismo e' elemento intrinseco della struttura di tali retribuzioni e si rapporta con gli stipendi del personale in servizio dell'intero pubblico impiego. Detto istituto rappresenta inoltre l'attuazione del precetto costituzionale dell'indipendenza dei magistrati che va salvaguardata anche sotto il profilo economico, evitando cosi' che essi siano soggetti a periodiche rivendicazioni nei confronti di altri poteri. - Nello stesso senso v. S. nn. 1/1978 e 238/1990.
Per il personale della magistratura ed equiparati e' previsto dagli artt. 11 e 12, l. 2 aprile 1979, n. 97, come sostituiti dall'art. 2, l. 19 febbraio 1981, 27, un sistema di adeguamento automatico della retribuzione che viene assicurato, di diritto, ogni triennio, sulla base di indici appositamente elaborati dall'Istituto centrale di statistica, nella misura percentuale pari alla media degli incrementi realizzati nel triennio precedente dalle altre categorie del pubblico impiego (amministrazioni statali, aziende autonome dello Stato, regioni, province e comuni, ospedali, enti di previdenza). Questo meccanismo e' elemento intrinseco della struttura di tali retribuzioni e si rapporta con gli stipendi del personale in servizio dell'intero pubblico impiego. Detto istituto rappresenta inoltre l'attuazione del precetto costituzionale dell'indipendenza dei magistrati che va salvaguardata anche sotto il profilo economico, evitando cosi' che essi siano soggetti a periodiche rivendicazioni nei confronti di altri poteri. - Nello stesso senso v. S. nn. 1/1978 e 238/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte