Sentenza 43/1993 (ECLI:IT:COST:1993:43)
Massima numero 19217
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
28/01/1993; Decisione del
28/01/1993
Deposito del 10/02/1993; Pubblicazione in G. U. 17/02/1993
Titolo
SENT. 43/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - VALUTAZIONI IN PUNTO DI RILEVANZA - CONTROLLO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - LIMITI - APPREZZAMENTI DEL GIUDICE 'A QUO' RIGUARDO ALL'ORDINE LOGICO DELLE QUESTIONI - SINDACABILITA' - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.
SENT. 43/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - VALUTAZIONI IN PUNTO DI RILEVANZA - CONTROLLO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - LIMITI - APPREZZAMENTI DEL GIUDICE 'A QUO' RIGUARDO ALL'ORDINE LOGICO DELLE QUESTIONI - SINDACABILITA' - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.
Testo
L'ordine logico delle questioni sottoposte alla valutazione del giudice di merito e' riservato all'apprezzamento di questi e non puo' essere sindacato in sede di giudizio di costituzionalita'. (Nella specie la Corte, riguardo alla questione di legittimita' costituzionale della disposizione dell'art. 19, della legge della Regione Basilicata n. 28 del 1986, che consente in via transitoria l'accesso ai ruoli regionali al personale in servizio presso i gruppi consiliari con contratto a termine, ha respinto una eccezione di inammissibilita' per difetto di rilevanza avanzata in base all'assunto che il giudizio di merito avrebbe potuto essere definito indipendentemente dalla applicazione della norma impugnata in quanto i ricorsi al rimettente tribunale amministrativo per la decisione dei quali la questione era stata sollevata sarebbero stati presentati fuori termine rispetto ai bandi di concorso).
L'ordine logico delle questioni sottoposte alla valutazione del giudice di merito e' riservato all'apprezzamento di questi e non puo' essere sindacato in sede di giudizio di costituzionalita'. (Nella specie la Corte, riguardo alla questione di legittimita' costituzionale della disposizione dell'art. 19, della legge della Regione Basilicata n. 28 del 1986, che consente in via transitoria l'accesso ai ruoli regionali al personale in servizio presso i gruppi consiliari con contratto a termine, ha respinto una eccezione di inammissibilita' per difetto di rilevanza avanzata in base all'assunto che il giudizio di merito avrebbe potuto essere definito indipendentemente dalla applicazione della norma impugnata in quanto i ricorsi al rimettente tribunale amministrativo per la decisione dei quali la questione era stata sollevata sarebbero stati presentati fuori termine rispetto ai bandi di concorso).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte