Sentenza 43/1993 (ECLI:IT:COST:1993:43)
Massima numero 19221
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
28/01/1993; Decisione del
28/01/1993
Deposito del 10/02/1993; Pubblicazione in G. U. 17/02/1993
Titolo
SENT. 43/93 B. REGIONI IN GENERE - PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO, CON RAPPORTO DI DIRITTO PRIVATO, PRESSO I GRUPPI CONSILIARI - IMMISSIONE NEI RUOLI DEL PERSONALE REGIONALE - POSSIBILITA' - GIUSTIFICAZIONE - LIMITI.
SENT. 43/93 B. REGIONI IN GENERE - PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO, CON RAPPORTO DI DIRITTO PRIVATO, PRESSO I GRUPPI CONSILIARI - IMMISSIONE NEI RUOLI DEL PERSONALE REGIONALE - POSSIBILITA' - GIUSTIFICAZIONE - LIMITI.
Testo
La definitiva eliminazione della possibilita' delle regioni di avvalersi, per i gruppi consiliari, dell'opera di personale scelto al di fuori dei ruoli della pubblica amministrazione ed il superamento di una situazione che trae origine da circostanze ed esigenze eccezionali connaturate al primo impianto dei gruppi, giustificano, secondo valutazioni gia' espresse dalla Corte, norme transitorie per l'inquadramento nei ruoli regionali di personale in servizio, con rapporto di diritto privato, presso i gruppi consiliari e da questi discrezionalmente scelto. Le stesse considerazioni non si possono tuttavia estendere sino a considerare egualmente giustificata la partecipazione di chi non e' stato ancora inquadrato nei ruoli regionali anche alle selezioni previste per la progressione in carriera di chi e' gia' dipendente della regione, dopo essere stato collocato in ruolo con le garanzie previste per il pubblico impiego. - V. sent. n. 187/1990.
La definitiva eliminazione della possibilita' delle regioni di avvalersi, per i gruppi consiliari, dell'opera di personale scelto al di fuori dei ruoli della pubblica amministrazione ed il superamento di una situazione che trae origine da circostanze ed esigenze eccezionali connaturate al primo impianto dei gruppi, giustificano, secondo valutazioni gia' espresse dalla Corte, norme transitorie per l'inquadramento nei ruoli regionali di personale in servizio, con rapporto di diritto privato, presso i gruppi consiliari e da questi discrezionalmente scelto. Le stesse considerazioni non si possono tuttavia estendere sino a considerare egualmente giustificata la partecipazione di chi non e' stato ancora inquadrato nei ruoli regionali anche alle selezioni previste per la progressione in carriera di chi e' gia' dipendente della regione, dopo essere stato collocato in ruolo con le garanzie previste per il pubblico impiego. - V. sent. n. 187/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte