Sentenza 43/1993 (ECLI:IT:COST:1993:43)
Massima numero 19222
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
28/01/1993; Decisione del
28/01/1993
Deposito del 10/02/1993; Pubblicazione in G. U. 17/02/1993
Titolo
SENT. 43/93 C. REGIONE BASILICATA - PERSONALE IN SERVIZIO, CON RAPPORTO DI DIRITTO PRIVATO, PRESSO I GRUPPI CONSILIARI - PREVISTA POSSIBILITA' DI PARTECIPAZIONE A CORSI-CONCORSI RISERVATI A PERSONALE GIA' NEI RUOLI DELLA REGIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA, NONCHE' DEL PRINCIPIO DEL CONCORSO PER L'ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO, DENUNCIATA SUL NON CONDIVISIBILE PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO CHE LA NORMA IMPUGNATA, OLTRE ALLA IMMISSIONE IN RUOLO, CONSENTA AL SUDDETTO PERSONALE ANCHE UNA PROGRESSIONE IN CARRIERA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 43/93 C. REGIONE BASILICATA - PERSONALE IN SERVIZIO, CON RAPPORTO DI DIRITTO PRIVATO, PRESSO I GRUPPI CONSILIARI - PREVISTA POSSIBILITA' DI PARTECIPAZIONE A CORSI-CONCORSI RISERVATI A PERSONALE GIA' NEI RUOLI DELLA REGIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA, NONCHE' DEL PRINCIPIO DEL CONCORSO PER L'ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO, DENUNCIATA SUL NON CONDIVISIBILE PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO CHE LA NORMA IMPUGNATA, OLTRE ALLA IMMISSIONE IN RUOLO, CONSENTA AL SUDDETTO PERSONALE ANCHE UNA PROGRESSIONE IN CARRIERA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
In mancanza di esplicite disposizioni in contrario, l'art. 19 della legge regionale della Basilicata, che in via eccezionale e transitoria prevede l'accesso ai ruoli regionali del personale in servizio, con rapporto di diritto privato, presso i gruppi consiliari, mediante la partecipazione ai corsi-concorsi riservati al personale che gia' vanta un rapporto di impiego nei ruoli della Regione, va interpretato, in coerenza con i principi costituzionali (v. massima B), nel senso che, in base ad esso, al personale dei gruppi consiliari deve ritenersi consentita, attraverso la ammissione ai suddetti corsi-concorsi, la sola immissione nei ruoli regionali, ma non la progressione in carriera nei ruoli stessi, e neppure, quindi - contro quanto sostenuto dal giudice 'a quo' - il conseguimento di un livello retributivo funzionale superiore a quello a cui gli si da' modo di accedere. Cosi' letta, la norma non si presta alle censure prospettate sotto i profili della disparita' di trattamento e irragionevolezza nonche' della lesione del principio del concorso quale strumento destinato a garantire la selezione dei piu' meritevoli in condizioni di eguaglianza, ed anzi si muove nel contesto di quanto gia' affermato in precedenza dalla Corte in riferimento ad analoghe norme di leggi di altre Regioni. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117 - in relazione alla legge-quadro sul pubblico impiego n,. 93 del 1983 - Cost., dell'art. 19 della legge della Regione Basilicata 22 dicembre 1986, n. 28). - V. sent. n. 187/1990.
In mancanza di esplicite disposizioni in contrario, l'art. 19 della legge regionale della Basilicata, che in via eccezionale e transitoria prevede l'accesso ai ruoli regionali del personale in servizio, con rapporto di diritto privato, presso i gruppi consiliari, mediante la partecipazione ai corsi-concorsi riservati al personale che gia' vanta un rapporto di impiego nei ruoli della Regione, va interpretato, in coerenza con i principi costituzionali (v. massima B), nel senso che, in base ad esso, al personale dei gruppi consiliari deve ritenersi consentita, attraverso la ammissione ai suddetti corsi-concorsi, la sola immissione nei ruoli regionali, ma non la progressione in carriera nei ruoli stessi, e neppure, quindi - contro quanto sostenuto dal giudice 'a quo' - il conseguimento di un livello retributivo funzionale superiore a quello a cui gli si da' modo di accedere. Cosi' letta, la norma non si presta alle censure prospettate sotto i profili della disparita' di trattamento e irragionevolezza nonche' della lesione del principio del concorso quale strumento destinato a garantire la selezione dei piu' meritevoli in condizioni di eguaglianza, ed anzi si muove nel contesto di quanto gia' affermato in precedenza dalla Corte in riferimento ad analoghe norme di leggi di altre Regioni. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117 - in relazione alla legge-quadro sul pubblico impiego n,. 93 del 1983 - Cost., dell'art. 19 della legge della Regione Basilicata 22 dicembre 1986, n. 28). - V. sent. n. 187/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte