Sentenza 44/1993 (ECLI:IT:COST:1993:44)
Massima numero 19270
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
28/01/1993; Decisione del
28/01/1993
Deposito del 10/02/1993; Pubblicazione in G. U. 17/02/1993
Massime associate alla pronuncia:
19271
Titolo
SENT. 44/93 A. PROCESSO PENALE MINORILE - CUSTODIA IN CARCERE DI IMPUTATI MINORENNI - POSSIBILITA', SECONDO LA LEGGE DI DELEGA, SOLO PER DELITTI DI MAGGIORE GRAVITA' - INDIVIDUAZIONE DI TALE CARATTERE - CRITERI.
SENT. 44/93 A. PROCESSO PENALE MINORILE - CUSTODIA IN CARCERE DI IMPUTATI MINORENNI - POSSIBILITA', SECONDO LA LEGGE DI DELEGA, SOLO PER DELITTI DI MAGGIORE GRAVITA' - INDIVIDUAZIONE DI TALE CARATTERE - CRITERI.
Testo
L'art. 3 della legge delega n. 81 del 1987, nel fissare i criteri in base ai quali il Governo della Repubblica e' stato delegato a disciplinare il processo a carico di imputati minorenni, ha espressamente sancito, alla lettera h), il principio che il "potere del giudice di disporre la custodia in carcere" puo' essere attribuito "solo per delitti di maggiore gravita'". Tale normativa, lungi dall'impartire una direttiva per cosi' dire autoapplicativa, si e' limitata ad enunciare un criterio a valenza essenzialmente finalistica, lasciando cosi' libero il legislatore delegato di individuare e tracciare i necessari contenuti attuativi, secondo l'ordinaria sfera della discrezionalita' legislativa, cosicche' in base ad essa, nelle previsioni del legislatore delegato in ordine alla misura cautelare in questione, la "gravita' del reato" puo' venire determinata non soltanto, con criterio quantitativo, alla stregua della pena attualmente comminata, ma anche in riferimento a parametri di tipo qualitativo che facciano leva sulla specificita' delle singole condotte criminose e sul correlativo disvalore, nonche' sulla incidenza che tali condotte presentano in un determinato contesto storico e sociale e sulle peculiarita' che indubbiamente caratterizzano la devianza minorile ed il connesso regime processuale. E d'altra parte e' la stessa legge di delega (art. 2 dir. 32) ad aver altrove svincolato la valutazione della gravita' del reato, riguardo ai casi di arresto facoltativo in flagranza, da un editto punitivo di rilevante entita'.
L'art. 3 della legge delega n. 81 del 1987, nel fissare i criteri in base ai quali il Governo della Repubblica e' stato delegato a disciplinare il processo a carico di imputati minorenni, ha espressamente sancito, alla lettera h), il principio che il "potere del giudice di disporre la custodia in carcere" puo' essere attribuito "solo per delitti di maggiore gravita'". Tale normativa, lungi dall'impartire una direttiva per cosi' dire autoapplicativa, si e' limitata ad enunciare un criterio a valenza essenzialmente finalistica, lasciando cosi' libero il legislatore delegato di individuare e tracciare i necessari contenuti attuativi, secondo l'ordinaria sfera della discrezionalita' legislativa, cosicche' in base ad essa, nelle previsioni del legislatore delegato in ordine alla misura cautelare in questione, la "gravita' del reato" puo' venire determinata non soltanto, con criterio quantitativo, alla stregua della pena attualmente comminata, ma anche in riferimento a parametri di tipo qualitativo che facciano leva sulla specificita' delle singole condotte criminose e sul correlativo disvalore, nonche' sulla incidenza che tali condotte presentano in un determinato contesto storico e sociale e sulle peculiarita' che indubbiamente caratterizzano la devianza minorile ed il connesso regime processuale. E d'altra parte e' la stessa legge di delega (art. 2 dir. 32) ad aver altrove svincolato la valutazione della gravita' del reato, riguardo ai casi di arresto facoltativo in flagranza, da un editto punitivo di rilevante entita'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 3 lett. h)