Sentenza 44/1993 (ECLI:IT:COST:1993:44)
Massima numero 19271
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
28/01/1993; Decisione del
28/01/1993
Deposito del 10/02/1993; Pubblicazione in G. U. 17/02/1993
Massime associate alla pronuncia:
19270
Titolo
SENT. 44/93 B. PROCESSO PENALE - DISPOSIZIONI SUL PROCESSO A CARICO DI IMPUTATI MINORENNI - CUSTODIA CAUTELARE - PREVISTA AMMISSIBILITA' NELL'IPOTESI DI FURTO MONOAGGRAVATO - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA DELLA LEGGE DI DELEGA CHE CONSENTE TALE MISURA SOLO PER I DELITTI "DI MAGGIORE GRAVITA'" - ESCLUSIONE - LEGITTIMA APPLICAZIONE, NELLE VALUTAZIONI RELATIVE, DI UN "CRITERIO QUALITATIVO" - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 44/93 B. PROCESSO PENALE - DISPOSIZIONI SUL PROCESSO A CARICO DI IMPUTATI MINORENNI - CUSTODIA CAUTELARE - PREVISTA AMMISSIBILITA' NELL'IPOTESI DI FURTO MONOAGGRAVATO - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA DELLA LEGGE DI DELEGA CHE CONSENTE TALE MISURA SOLO PER I DELITTI "DI MAGGIORE GRAVITA'" - ESCLUSIONE - LEGITTIMA APPLICAZIONE, NELLE VALUTAZIONI RELATIVE, DI UN "CRITERIO QUALITATIVO" - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'applicabilita' della custodia cautelare per gli imputati minorenni prevista, fra i diversi altri casi ivi considerati, in seguito alle modificazioni introdotte dall'art. 42 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, dall'art. 23, comma primo, del d.P.R. 22 gennaio 1988, n. 448, attraverso il rinvio all'art. 380, comma secondo, lett. e), cod.proc.pen., nell'ipotesi di tentativo di furto monoaggravato, non comporta violazione della direttiva dell'art. 3, lett. h), della legge di delega 16 febbraio 1987 n. 81, secondo la quale il "potere del giudice a disporre la custodia in carcere" nei confronti di imputati minorenni puo' essere attribuito "solo per delitti di maggiore gravita'". Nella valutazione della gravita' dei reati ai fini della misura cautelare in questione - gravita' nella stessa legge di delega intesa in senso relativo - il legislatore delegato si e' infatti attenuto ad un "criterio qualitativo", alla stregua della citata direttiva ammissibile. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost. per contrasto con l'art. 3, lett. h), della legge 16 gennaio 1987, n. 81, dell'art. 23, primo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nel testo sostituito dall'art. 42 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, 'in parte qua'). - v. massima precedente.
L'applicabilita' della custodia cautelare per gli imputati minorenni prevista, fra i diversi altri casi ivi considerati, in seguito alle modificazioni introdotte dall'art. 42 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, dall'art. 23, comma primo, del d.P.R. 22 gennaio 1988, n. 448, attraverso il rinvio all'art. 380, comma secondo, lett. e), cod.proc.pen., nell'ipotesi di tentativo di furto monoaggravato, non comporta violazione della direttiva dell'art. 3, lett. h), della legge di delega 16 febbraio 1987 n. 81, secondo la quale il "potere del giudice a disporre la custodia in carcere" nei confronti di imputati minorenni puo' essere attribuito "solo per delitti di maggiore gravita'". Nella valutazione della gravita' dei reati ai fini della misura cautelare in questione - gravita' nella stessa legge di delega intesa in senso relativo - il legislatore delegato si e' infatti attenuto ad un "criterio qualitativo", alla stregua della citata direttiva ammissibile. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost. per contrasto con l'art. 3, lett. h), della legge 16 gennaio 1987, n. 81, dell'art. 23, primo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nel testo sostituito dall'art. 42 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, 'in parte qua'). - v. massima precedente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 3 lett. h)