Sentenza 45/1993 (ECLI:IT:COST:1993:45)
Massima numero 19236
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
28/01/1993; Decisione del
28/01/1993
Deposito del 10/02/1993; Pubblicazione in G. U. 17/02/1993
Massime associate alla pronuncia:
19235
Titolo
SENT. 45/93 B. BILANCIO DELLE REGIONI - INDIRIZZI SULLA GESTIONE - ADOZIONE MEDIANTE DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, EMANATA AI SENSI DELL'ART. 5, L. N. 400 DEL 1988 - MANCATA OSSERVANZA DEI REQUISITI DI FORMA E DI SOSTANZA RELATIVI AGLI ATTI DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO - CONSEGUENTE LESIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA REGIONALE - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO - ANNULLAMENTO DELLA DIRETTIVA 'IN PARTE QUA'.
SENT. 45/93 B. BILANCIO DELLE REGIONI - INDIRIZZI SULLA GESTIONE - ADOZIONE MEDIANTE DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, EMANATA AI SENSI DELL'ART. 5, L. N. 400 DEL 1988 - MANCATA OSSERVANZA DEI REQUISITI DI FORMA E DI SOSTANZA RELATIVI AGLI ATTI DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO - CONSEGUENTE LESIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA REGIONALE - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO - ANNULLAMENTO DELLA DIRETTIVA 'IN PARTE QUA'.
Testo
La direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicata nella G.U. del 29 maggio 1992, n. 125, la quale sospende la facolta' di impegnare le spese nei limiti dei fondi assegnati in bilancio per tutte le amministrazioni dello Stato e le aziende autonome, e' stata emanata come atto "proprio" del Presidente del Consiglio e ai sensi di una norma, quale l'art. 5 della l. n. 400 del 1988, che disciplina i rapporti tra Presidente del Consiglio e i ministri e che, oggettivamente, non tocca i rapporti fra Stato apparato ed enti ad autonomia costituzionalmente garantita: come tale, essa risulta priva di precisi requisiti di forma e di sostanza cui e' subordinato l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento statale nei confronti delle Regioni. Le prescrizioni di detta delibera riferite alle Regioni si configurano percio' come un non consentito strumento di controllo della gestione finanziaria di queste ultime che, precludendo o ostacolando la disponibilita' delle somme occorrenti per l'adempimento dei loro compiti istituzionali, compromette l'autonomia finanziaria garantita alle medesime dall'art. 119 Cost.. Va quindi dichiarato che non spetta allo Stato porre vincoli all'attivita' amministrativa regionale di gestione del bilancio mediante direttive del Presidente del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'art. 5, l. 23 agosto 1988, n. 400 e, conseguentemente, e' annullata la detta direttiva, pubblicata nella G.U. del 29 maggio 1992, n. 125, nella parte in cui pone in tale materia un indirizzo alle Regioni per il conseguimento di obiettivi di interesse nazionale. - v. S. nn. 384/1992, 307/1983, 155/1977.
La direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicata nella G.U. del 29 maggio 1992, n. 125, la quale sospende la facolta' di impegnare le spese nei limiti dei fondi assegnati in bilancio per tutte le amministrazioni dello Stato e le aziende autonome, e' stata emanata come atto "proprio" del Presidente del Consiglio e ai sensi di una norma, quale l'art. 5 della l. n. 400 del 1988, che disciplina i rapporti tra Presidente del Consiglio e i ministri e che, oggettivamente, non tocca i rapporti fra Stato apparato ed enti ad autonomia costituzionalmente garantita: come tale, essa risulta priva di precisi requisiti di forma e di sostanza cui e' subordinato l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento statale nei confronti delle Regioni. Le prescrizioni di detta delibera riferite alle Regioni si configurano percio' come un non consentito strumento di controllo della gestione finanziaria di queste ultime che, precludendo o ostacolando la disponibilita' delle somme occorrenti per l'adempimento dei loro compiti istituzionali, compromette l'autonomia finanziaria garantita alle medesime dall'art. 119 Cost.. Va quindi dichiarato che non spetta allo Stato porre vincoli all'attivita' amministrativa regionale di gestione del bilancio mediante direttive del Presidente del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'art. 5, l. 23 agosto 1988, n. 400 e, conseguentemente, e' annullata la detta direttiva, pubblicata nella G.U. del 29 maggio 1992, n. 125, nella parte in cui pone in tale materia un indirizzo alle Regioni per il conseguimento di obiettivi di interesse nazionale. - v. S. nn. 384/1992, 307/1983, 155/1977.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte