Sentenza 46/1993 (ECLI:IT:COST:1993:46)
Massima numero 19185
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
28/01/1993; Decisione del
28/01/1993
Deposito del 10/02/1993; Pubblicazione in G. U. 17/02/1993
Titolo
SENT. 46/93 B. LAVORO (TUTELA DELL') - DONNA LAVORATRICE - LICENZIAMENTO PER CAUSA DI MATRIMONIO - DIVIETO DI SOTTOPORRE LA DIPENDENTE, NEGLI INDICATI LIMITI, OLTRE CHE A LICENZIAMENTO INDIVIDUALE, ALLE PROCEDURE DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DEL PERSONALE O PER MESSA IN MOBILITA' - APPLICABILITA' ALLE LAVORATRICI SPOSATE DA NON PIU' DI UN ANNO - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO NEI CONFRONTI DI LAVORATRICI SPOSATE DA PIU' DI UN ANNO E DI LAVORATORI CON SUPERIORE ANZIANITA' O CARICHI DI FAMIGLIA - ECLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 46/93 B. LAVORO (TUTELA DELL') - DONNA LAVORATRICE - LICENZIAMENTO PER CAUSA DI MATRIMONIO - DIVIETO DI SOTTOPORRE LA DIPENDENTE, NEGLI INDICATI LIMITI, OLTRE CHE A LICENZIAMENTO INDIVIDUALE, ALLE PROCEDURE DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DEL PERSONALE O PER MESSA IN MOBILITA' - APPLICABILITA' ALLE LAVORATRICI SPOSATE DA NON PIU' DI UN ANNO - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO NEI CONFRONTI DI LAVORATRICI SPOSATE DA PIU' DI UN ANNO E DI LAVORATORI CON SUPERIORE ANZIANITA' O CARICHI DI FAMIGLIA - ECLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La scelta del legislatore di coordinare la legge n. 7 del 1963 sia con la politica di tutela dei lavoratori contro i licenziamenti sia con la politica di favore per il matrimonio e di agevolazione della formazione della famiglia legittima, non puo' essere commisurata ai criteri di selezione dei lavoratori da collocare in mobilita' o da licenziare per riduzione del personale, specificati nell'art. 5, l. n. 223 del 1991, in quanto tale norma si riferisce ai lavoratori per i quali non sussista, in forza di altre leggi, un divieto di licenziamento. Non puo' quindi lamentarsi al riguardo che la stabilita' del posto di lavoro garantita alle lavoratrici sposate da non piu' di un anno dall'art. 1 della citata l. n. 7 del 1963 (v. massima A) sia lesiva del principio di eguaglianza in relazione alla posizione di altre lavoratrici sposate da piu' di un anno o di altri lavoratori con maggior anzianita' aziendale e/o con carichi di famiglia piu' pesanti, assoggettabili invece, ai sensi e secondo i criteri stabiliti dalla predetta l. n. 223 del 1991, alle previste procedure di licenziamento. (Non fondatezza - in riferimento, sotto l'anzidetto profilo, all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, quinto comma, l. 9 gennaio 1963, n. 7, "nella parte in cui non prevede la facolta' del datore di lavoro di provare che il licenziamento della lavoratrice e' stato effettuato, oltre che per una delle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma dell'art. 3, l. 26 agosto 1950, n. 860, anche nell'ambito delle procedure di mobilita' previste dalla l. n. 223 del 1991 e secondo i criteri ivi determinati).
La scelta del legislatore di coordinare la legge n. 7 del 1963 sia con la politica di tutela dei lavoratori contro i licenziamenti sia con la politica di favore per il matrimonio e di agevolazione della formazione della famiglia legittima, non puo' essere commisurata ai criteri di selezione dei lavoratori da collocare in mobilita' o da licenziare per riduzione del personale, specificati nell'art. 5, l. n. 223 del 1991, in quanto tale norma si riferisce ai lavoratori per i quali non sussista, in forza di altre leggi, un divieto di licenziamento. Non puo' quindi lamentarsi al riguardo che la stabilita' del posto di lavoro garantita alle lavoratrici sposate da non piu' di un anno dall'art. 1 della citata l. n. 7 del 1963 (v. massima A) sia lesiva del principio di eguaglianza in relazione alla posizione di altre lavoratrici sposate da piu' di un anno o di altri lavoratori con maggior anzianita' aziendale e/o con carichi di famiglia piu' pesanti, assoggettabili invece, ai sensi e secondo i criteri stabiliti dalla predetta l. n. 223 del 1991, alle previste procedure di licenziamento. (Non fondatezza - in riferimento, sotto l'anzidetto profilo, all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, quinto comma, l. 9 gennaio 1963, n. 7, "nella parte in cui non prevede la facolta' del datore di lavoro di provare che il licenziamento della lavoratrice e' stato effettuato, oltre che per una delle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma dell'art. 3, l. 26 agosto 1950, n. 860, anche nell'ambito delle procedure di mobilita' previste dalla l. n. 223 del 1991 e secondo i criteri ivi determinati).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte