Sentenza 46/1993 (ECLI:IT:COST:1993:46)
Massima numero 19188
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
28/01/1993; Decisione del
28/01/1993
Deposito del 10/02/1993; Pubblicazione in G. U. 17/02/1993
Titolo
SENT. 46/93 D. LAVORO (TUTELA DEL) - DONNA LAVORATRICE - LICENZIAMENTO PER CAUSA DI MATRIMONIO - DIVIETO DI SOTTOPORRE LA DIPENDENTE NEGLI INDICATI LIMITI, A LICENZIAMENTO INDIVIDUALE O ALLE PROCEDURE DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DEL PERSONALE O PER MESSA IN MOBILITA' - APPLICABILITA' ALLE LAVORATRICI SPOSATE DA NON PIU' DI UN ANNO - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI RAZIONALITA' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 46/93 D. LAVORO (TUTELA DEL) - DONNA LAVORATRICE - LICENZIAMENTO PER CAUSA DI MATRIMONIO - DIVIETO DI SOTTOPORRE LA DIPENDENTE NEGLI INDICATI LIMITI, A LICENZIAMENTO INDIVIDUALE O ALLE PROCEDURE DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DEL PERSONALE O PER MESSA IN MOBILITA' - APPLICABILITA' ALLE LAVORATRICI SPOSATE DA NON PIU' DI UN ANNO - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI RAZIONALITA' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Contro quanto ritenuto dal giudice 'a quo', e' da escludere che la disciplina relativa al divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio di cui all'art. 1, l. n. 7 del 1963 (v. massima A), configuri una eccessiva tutela del diritto al matrimonio e alla creazione di una famiglia. Tale norma infatti, sottintende non soltanto un interesse individuale (nella forma di un diritto fondamentale), ma altresi' l'interesse pubblico, tutelato dall'art. 31 Cost., che sia favorita la formazione della famiglia legittima fondata sul matrimonio, e pone un limite ben definito di durata entro cui e' contenuto il divieto stesso e pertanto, non comportando conseguenze manifestamente irrazionali o inique (v. massima C), non vulnera il principio di ragionevolezza. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost., sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, quinto comma, l. 9 gennaio 1963, n. 7).
Contro quanto ritenuto dal giudice 'a quo', e' da escludere che la disciplina relativa al divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio di cui all'art. 1, l. n. 7 del 1963 (v. massima A), configuri una eccessiva tutela del diritto al matrimonio e alla creazione di una famiglia. Tale norma infatti, sottintende non soltanto un interesse individuale (nella forma di un diritto fondamentale), ma altresi' l'interesse pubblico, tutelato dall'art. 31 Cost., che sia favorita la formazione della famiglia legittima fondata sul matrimonio, e pone un limite ben definito di durata entro cui e' contenuto il divieto stesso e pertanto, non comportando conseguenze manifestamente irrazionali o inique (v. massima C), non vulnera il principio di ragionevolezza. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost., sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, quinto comma, l. 9 gennaio 1963, n. 7).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte