Ordinanza 48/1993 (ECLI:IT:COST:1993:48)
Massima numero 19155
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  28/01/1993;  Decisione del  28/01/1993
Deposito del 10/02/1993; Pubblicazione in G. U. 24/02/1993
Massime associate alla pronuncia:  19154  19156  19157


Titolo
ORD. 48/93 B. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - PREVISTA INUTILIZZABILITA' DEGLI ATTI COMPIUTI OLTRE LA SCADENZA DEL TERMINE MASSIMO PREVISTO - LAMENTATA INCIDENZA SULLE DETERMINAZIONI DEL P.M. IN ORDINE ALL'ESERCIZIO, O MENO, DELL'AZIONE PENALE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Le indagini preliminari sono destinate unicamente a consentire al P.M. di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale e non "all'accertamento della verita'" come previsto nel codice abrogato; pertanto non vi e' alcuna contraddizione tra la previsione di un termine entro il quale deve essere compiuta l'attivita' di indagine e il precetto sancito dall'art. 112 Cost, non essendo quel termine di per se' idoneo a turbare la determinazione che il pubblico ministero e' chiamato ad assumere al suo spirare. La stessa eventuale necessita' di svolgere ulteriori atti di investigazione viene invero, a sua volta, a profilarsi unicamente come ipotesi di mero fatto che, per un verso, non impedisce allo stesso pubblico ministero di stabilire, allo stato delle indagini svolte, se esercitare o meno l'azione penale, mentre, sotto altro profilo, puo' rinvenire adeguato soddisfacimento, a seconda delle scelte operate, o nella riapertura delle indagini prevista dall'art. 414 del codice di procedura penale o nella attivita' integrativa di indagine che l'art. 430 consente di compiere anche dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, restando comunque riservate alle discrezionali scelte del legislatore l'individuazione degli opportuni strumenti processuali in base ai quali consentire la prosecuzione delle indagini, nelle eccezionali ipotesi in cui sia risultato impossibile portarle a compimento entro il termine massimo previsto dalla legge. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 407 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 553 stesso codice, sollevata in riferimento all'art. 112 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte