Sentenza 203/2021 (ECLI:IT:COST:2021:203)
Massima numero 44262
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  23/09/2021;  Decisione del  23/09/2021
Deposito del 28/10/2021; Pubblicazione in G. U. 03/11/2021
Massime associate alla pronuncia:  44260  44261


Titolo
Processo penale - Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Computo della durata del processo penale per la persona offesa dal reato - Previsione che il processo si considera iniziato con l'assunzione della qualità di parte civile - Denunciata violazione del diritto convenzionale alla ragionevole durata del processo, come interpretato dalla Corte EDU e inosservanza di vincoli derivanti dagli obblighi internazionali - Non fondatezza della questione. (Classif. 199010).

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte d'appello di Napoli in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 CEDU, dell'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, inserito dall'art. 55, comma 1, lett. a), n. 2), del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif., nella legge n. 134 del 2012, nella parte in cui prevede che il processo penale si considera iniziato per la persona offesa soltanto con l'assunzione della qualità di parte civile. E' erroneo il procedimento logico che propenda, in via generale ed astratta, per la omogeneizzazione ed il cumulo sostanziale, sotto l'aspetto della eccessiva durata, tra il segmento del processo in cui la persona offesa si sia resa attiva durante le indagini preliminari e il segmento conseguente poi alla costituzione di parte civile. La persona offesa che scelga di esercitare l'azione volta a ottenere il risarcimento del danno da reato nell'ambito del procedimento penale, invece che in separato giudizio civile, deve poter avere una risposta in tempi ragionevoli, in forza dell'art. 6 CEDU. Non è, tuttavia, sul terreno della decorrenza del computo del termine di ragionevole durata del processo penale per la parte civile che possono trovare più adeguata risposta le esigenze di migliore protezione e di potenziamento delle prerogative della vittima del reato sin dall'avvio del procedimento. Né è imputabile alla norma censurata una lesione sistemica degli interessi della parte civile allorché le peculiarità del caso concreto rivelino un malfunzionamento, valutato ex post, di una delle due vie giudiziarie autonome che l'ordinamento interno offre al danneggiato per far valere il suo «diritto di carattere civile» al risarcimento. Seppure le ragioni indicate nella sentenza Petrella della Corte EDU, successiva all'ordinanza di rimessione, evidenziano l'esistenza nell'ordinamento italiano di un problema effettivo concernente il riconoscimento di un diritto della persona offesa (la "vittima del reato") a un sollecito svolgimento delle indagini preliminari, anche in vista della eventuale decisione sulla pretesa di risarcimento del danno da reato, è piuttosto nell'ambito di una disciplina organica della giustizia riparativa - quale prevista dall'art. 1, comma 18, lett. b), della legge n. 134 del 2021 - che i diritti, anche di natura civile, della vittima del reato potranno trovare migliore protezione.



Atti oggetto del giudizio

legge  24/03/2001  n. 89  art. 2  co. 2

decreto-legge  22/06/2012  n. 83  art. 55  co. 1

legge  07/08/2012  n. 134  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 6