Ordinanza 48/1993 (ECLI:IT:COST:1993:48)
Massima numero 19157
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
28/01/1993; Decisione del
28/01/1993
Deposito del 10/02/1993; Pubblicazione in G. U. 24/02/1993
Titolo
ORD. 48/93 D. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - PREVISTA INUTILIZZABILITA' DEGLI ATTI COMPIUTI DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE MASSIMO STABILITO - IRRAGIONEVOLEZZA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO FRA INDAGATI DENUNCIATE PERALTRO CON RIFERIMENTO A EVENIENZA DI MERO FATTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 48/93 D. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - PREVISTA INUTILIZZABILITA' DEGLI ATTI COMPIUTI DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE MASSIMO STABILITO - IRRAGIONEVOLEZZA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO FRA INDAGATI DENUNCIATE PERALTRO CON RIFERIMENTO A EVENIENZA DI MERO FATTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La norma che prevede un termine per la durata della fase dell'indagini preliminari nel processo penale e la conseguente inutilizzabilita' degli atti compiuti oltre tale scadenza non sono censurabili per la disparita' di trattamento fra indagati che verrebbe a scaturire dalla maggiore o minore complessita' delle indagini, ne' per la irragionevolezza che deriverebbe dalla identita' del regime a prescindere dalla diversa tipologia di reati e degli accertamenti che si rendono necessari, in quanto, nel prospettare in tal modo la questione, il giudice 'a quo' mostra di fare appello a evenienze di mero fatto prospettate in termini ipotetici che, in se' considerate, non presentano riflessi tali da incidere sull'invocato parametro di costituzionalita'. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 407 del codice di procedura penale, richiamato dall'art. 553 dello stesso codice, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione).
La norma che prevede un termine per la durata della fase dell'indagini preliminari nel processo penale e la conseguente inutilizzabilita' degli atti compiuti oltre tale scadenza non sono censurabili per la disparita' di trattamento fra indagati che verrebbe a scaturire dalla maggiore o minore complessita' delle indagini, ne' per la irragionevolezza che deriverebbe dalla identita' del regime a prescindere dalla diversa tipologia di reati e degli accertamenti che si rendono necessari, in quanto, nel prospettare in tal modo la questione, il giudice 'a quo' mostra di fare appello a evenienze di mero fatto prospettate in termini ipotetici che, in se' considerate, non presentano riflessi tali da incidere sull'invocato parametro di costituzionalita'. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 407 del codice di procedura penale, richiamato dall'art. 553 dello stesso codice, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte